Menù di navigazione

Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art. 7
Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze
1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e la funzionalità del nodo viario di Ponte a Greve, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Firenze per l’importo massimo di 3.900.000,00 nel biennio 2022 – 2023 (7)

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 22.

, previa sottoscrizione di un accordo di programma con il Comune medesimo e con gli altri enti eventualmente interessati.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 1.500.000,00 per il 2022 ed euro 2.400.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022 e 2023. (8)

Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 22.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 19 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 24 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola cosi sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 7 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole cosi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 7 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 23 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.