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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art. 13
Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici
1. Al fine di promuovere la riduzione del consumo di energia e della emissione di gas inquinanti e climalteranti la Giunta Regionale è autorizzata a erogare contributi ai comuni finalizzati a:
a) sostituzione, o eventuale adeguamento, di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore;
b) attuazione di interventi previsti nei piani di azione comunale (PAC) per i comuni di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente).
2. Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al comma 1, sono assicurati i seguenti principi:
a) il contributo di cui al comma 1, lettera a), è riservato ai cittadini meno abbienti, sulla base del loro reddito ISEE privilegiando coloro che non possono accedere ad altri contributi pubblici o detrazioni fiscali;
b) il contributo riservato ai comuni di cui al comma 1, lettera b), è territorialmente concentrato assicurando priorità per le aree su cui eventualmente ricadono procedure di infrazione europee per il superamento dei valori relativi all’inquinamento atmosferico.
3. La Giunta Regionale, con deliberazione da approvare entro il 30 aprile 2021, stabilisce le modalità operative per l'erogazione dei contributi in attuazione dei principi di cui al comma 2.
4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 4.000.000,00 (18)

Parola sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 21, ed ora così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art.15.

per il triennio 2021 – 2023, si fa fronte secondo la seguente ripartizione:
a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), per un importo pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2021 (19)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 21.

, con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021–2023, annualità 2021 ;
b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), per un importo pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 08 “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
4 bis. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (2)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 42.


Note del Redattore:

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 19 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 19 , ed infine sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 21 .

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 22 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 20.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 22 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 23 .

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 24 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 15 .

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Note soppresse.

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Parola cosi sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 7 , comma 1.

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Parole cosi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 7 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 19 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 20 .

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Parola sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 21 , ed ora così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art.15.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.