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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art. 7
Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze
1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e la funzionalità del nodo viario di Ponte a Greve, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Firenze per fino a un massimo di euro 5.700.000,00 per il periodo dal 2022 al 2026 (7)

Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 22; poi così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 20., ed infine sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58. art. 22.

, previa sottoscrizione di un accordo di programma con il Comune medesimo e con gli altri enti eventualmente interessati.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per il 2022 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022;
b) fino ad un massimo di euro 480.000,00 per l’anno 2025 e di euro 3.720.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026. (29)

Lettera così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 22.

(8)

Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 22; ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 20.


Note del Redattore:

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 19 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 19 , poi così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 14 , ed infine sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58. art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 21 .

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 22 ; poi così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 20. , ed infine sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58. art. 22.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 22 ; ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 23 .

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 24 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 15 .

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Note soppresse.

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Parola cosi sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 7 , comma 1.

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Parole cosi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 7 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 19 , ed ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 20 .

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Parola sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 21 , ed ora così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art.15.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 23 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58, art. 22.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.