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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art. 15
Contributo straordinario in favore della Unione dei Comuni Montani del Casentino
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 700.000,00 (14)

Parola cosi sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 7, comma 1.

per l'anno 2023 (21)

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 22.

, alla Unione dei Comuni Montani del Casentino, a titolo di partecipazione alle spese per gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio sito nel Comune di Poppi in via Roma 203, sede dell'Unione.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e l'Unione dei Comuni Montani del Casentino che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontatone.
3. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, pari a euro 700.000,00 (14)

Parola cosi sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 7, comma 1.

per l'anno 2023 (22)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 22.

, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2022-2024 (15)

Parole cosi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 7, comma 3.

, annualità 2023 (22)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 22.

.

Note del Redattore:

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 19 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 19 , ed infine sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 21 .

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 22 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 20.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 22 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 23 .

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 24 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 15 .

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Note soppresse.

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Parola cosi sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 7 , comma 1.

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Parole cosi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 7 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 19 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 20 .

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Parola sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 21 , ed ora così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art.15.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.