Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021.
Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020
Art. 1
Contributo all'Azienda ospedaliero-universitaria pisana
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) pisana la somma di euro 140.000,00 per l’anno 2021 quale contributo per la conclusione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile situato a Pisa in Via Zamenhoff, previa sottoscrizione di un accordo modificativo di quello già sottoscritto ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020) per la messa a disposizione alla Regione Toscana a titolo gratuito del bene per complessivi quattordici anni.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 140.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 19 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 19 .
Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 24 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 23 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.