Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021.
Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020
- VOCI
- Bilancio - leggi finanziarie, stabilità, collegati, assestamento, variazione, rendiconto
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1 - Contributo all'Azienda ospedaliero-universitaria pisana
Art. 2 - Contributo al Comune di Firenze per impiantistica sportiva
Art. 3 - Interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale
Art. 4 - Interventi stradali asse suburbano di Lucca
Art. 5 - Contributo alla Provincia di Grosseto per SP 95 “Sforzesca”
Art. 6 - Interventi sulla viabilità nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana
Art. 7 - Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze
Art. 8 - Collegamento tra la Stazione Santa Maria Novella e la nuova stazione Alta Velocità Foster
Art. 9 - Collegamento tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la viabilità locale nel Comune di Borgo a Mozzano
Art. 10 - Progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo ponte sull'Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno
Art. 11 - Collegamento con SR 66 della strada provinciale 9 nel Comune di Poggio a Caiano
Art. 12 - Progetti di promozione del termalismo
Art. 13 - Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici
Art. 14 - Mandato per l’esercizio 2021 dell’amministratore unico di Sviluppo Toscana S.p.A.
Art. 15 - Contributo straordinario in favore della Unione dei Comuni Montani del Casentino
Art. 16 - Proroga termine per assunzione della gestione diretta di alcune funzioni da parte delle società della salute
Art. 17 - Contributi finalizzati ad incentivare progetti di promozione della raccolta differenziata e dell'economica circolare
Art. 18 - Copertura finanziaria
Art. 19 - Entrata in vigore
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 19 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 19 .
Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 24 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 23 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.