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Legge regionale 27 luglio 2020, n. 73

Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

CAPO I
Disposizioni generali
Art.1
Oggetto
1. In via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree del demanio idrico, i soggetti gestori del servizio idrico integrato possono sottoscrivere, entro il termine del 30 giugno 2021 (1)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 36.

, specifici accordi con la competente direzione regionale volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e alla regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione pregressa.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento in via forfettaria di un indennizzo suddiviso per ciascun gestore sulla base del numero degli scarichi, morfologia del territorio, minimizzazione degli impatti per i cittadini, così come definito negli accordi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’approvazione degli accordi di cui al comma 1, con legge regionale è determinato l’importo dell’indennizzo di cui al comma 2 e il contenuto dei medesimi accordi.
4. Fino alla sottoscrizione degli accordi e comunque non oltre il termine di cui al comma 1, sono interrotti i termini degli eventuali procedimenti avviati per la regolarizzazione delle somme pregresse.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 36 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 2022 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2020, n. 73.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.