Menù di navigazione

Legge regionale 6 luglio 2020, n. 53

Misure di sostegno all'attività sportiva dilettantistica. (1)

Titolo così sostituito con l.r. 10 luglio 2020, n. 57, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 10 luglio 2020

Art. 1
Finalità
1. In coerenza con i principi espressi dalla Statuto regionale e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla valorizzazione della pratica sportiva quale attività volta a garantire il benessere psico-fisico della persona, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno delle società sportive dilettantistiche (SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed organismi sportivi (2)

Parole inserite con l.r. 10 luglio 2020, n. 57, art. 1.

colpite dalla crisi economica conseguente alla emergenza coronavirus.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con l.r. 10 luglio 2020, n. 57, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 10 luglio 2020, n. 57, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.