Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45
Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 3, comma 2 e l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la

Visto il

Visto il


Visto il


Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);
Considerato quanto segue:
1. Con l’entrata in vigore

2. Il


3. La presente legge ha lo scopo di adeguare la normativa regionale al nuovo assetto organizzativo e di funzioni della protezione civile, anche a seguito della l.r. 22/2015 , in materia di riordino delle funzioni provinciali;
4. Il sistema regionale di protezione civile, istituito dalla legge regionale 29 dicembre 2003 , n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) e i successivi provvedimenti attuativi, risulta superato rispetto al nuovo contesto normativo nazionale;
5. Risulta necessario garantire una maggiore efficacia dell’azione di protezione civile, correlata alla semplificazione dell’azione medesima, e si rende necessaria altresì una rivalutazione del ruolo della Regione recependo quanto definito nel Codice della protezione civile di cui al

6. In particolare, gli articoli della legge si riferiscono agli articoli del Codice, come segue:
- gli articoli 4 e 6, all’articolo 11, comma 1, lettera a);
- l’articolo 5, all’articolo 11, comma 3;
- l’articolo 7, all’articolo 11, comma 1, lettera b);
- l’articolo 8, all’articolo 11, comma 1, lettera o);
- l’articolo 9, all’articolo 11, comma 1, lettera l);
- l’articolo 10, all’articolo 11, comma 1, lettera m);
- l’articolo 11, all’articolo 11, comma 1, lettera p);
- gli articoli 12, 13 e 14, all’articolo 11, comma 1, lettera n);
- l’articolo 15, all’articolo 37;
- gli articoli 16 e 17, all’articolo 11, comma 1, lettere c) e g);
- l’articolo 18, all’articolo 11, comma 1, lettera e);
- l’articolo 19, all’articolo 11, comma 1, lettera h);
- l’articolo 20, all’articolo 30;
- l’articolo 22, all’articolo 11, comma 2;
- l’articolo 23, all’articolo 23;
- l’articolo 24, all’articolo 11, comma 1, lettera f);
- l’articolo 25, all’articolo 11, commi 2 e 3
- l’articolo 27, all’articolo 11, comma 1, lettera f);
7. Si prevede l’abrogazione della l.r. 67/2003 e delle successive leggi di modifica; per consentire l’adeguamento del sistema regionale di protezione civile al nuovo assetto, senza che si creino vuoti normativi, si prevede l’applicazione della disciplina previgente, soprattutto regolamentare e amministrativa, fino all’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.