Menù di navigazione

Legge regionale 22 giugno 2020, n. 40

Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 22 giugno 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e, in particolare, gli articoli 10, 11, 12, 13, 112 e 115;


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione di bilancio 2019 – 2021);


Considerato quanto segue:


1. La Regione, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di beni e attività culturali e nel perseguimento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo della cultura ed alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, ha caratterizzato il proprio spazio di indirizzo strategico, così come attestato nel Programma regionale di sviluppo 2016-2020, associando e coniugando - anche operativamente - i temi della conservazione, della valorizzazione e della fruizione dei beni culturali;


2. Il patrimonio culturale costituisce una straordinaria occasione di fruizione ed esperienza culturale per la comunità, oltre che elemento di identità per il territorio;


3. La Regione Toscana ha improntato le proprie politiche culturali alla garanzia delle migliori condizioni e del più ampio accesso alla cultura e ai beni culturali, in quanto elemento essenziale e necessario per innalzare il livello culturale del paese e promuovere la sostenibilità dello stesso sistema di offerta culturale;


4. La Regione ha riconosciuto l’eccezionale valore culturale del Patrimonio Alinari, che rappresenta uno dei più grandi archivi fotografici del mondo, testimonianza unica della cultura, del paesaggio, dell’arte, della moda italiana tra la seconda metà dell’800 e la prima metà del ‘900;


5. La Regione Toscana ha quindi stabilito, con la l.r. 65/2019 , le disposizioni per l’acquisizione al proprio patrimonio del Patrimonio Alinari in modo da garantire la sua conservazione e valorizzazione e, soprattutto, la fruibilità per il pubblico;


6. È quindi fine prioritario della Regione Toscana garantire la custodia e la corretta conservazione del Patrimonio Alinari, nel rispetto dei principi per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica richiamati dall’Sito esternoarticolo 112 del d.lgs. 42/2004 , per assicurarne l’integrità e le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica;


7. A questo fine, l’articolo 59 della richiamata l.r. 65/2019 dispone che la Giunta regionale provveda ad istituire un soggetto giuridico per la gestione del Patrimonio Alinari, in coerenza con l’articolo 14, comma 3, della l.r. 21/2010 e nel rispetto dell’iter previsto dalla legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), in coerenza con le strategie e modalità operative definite dal Piano strategico di sviluppo culturale, di cui all’articolo 58 della medesima legge, già approvato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione 17 febbraio 2020, n. 181 (Approvazione dello schema di Piano Strategico di Sviluppo Culturale del patrimonio Alinari ai sensi dell'Sito esternoarticolo 112 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42Art. 58 L.R. 65/2019 ”);


8. La Collezione “Oro d’Autore” è composta da pezzi unici realizzati in oro da importanti stilisti ed è stata utilizzata per promuovere, anche all'estero, l’eccellenza delle lavorazioni orafe aretine;


9. La Regione Toscana ha riconosciuto l’eccezionale valore della Collezione “Oro d’autore”;


10. Con l.r. 65/2019 , la Regione Toscana ha quindi disposto l’acquisizione della Collezione al patrimonio regionale, anche per trasformare l’attuale Casa dell’oro da centro espositivo a museo;


11. La Regione intende, da un lato, preservare l’integrità della Collezione e, dall’altro, realizzare e garantire le migliori condizioni per la sua fruizione, portando a conoscenza di un più vasto pubblico il rilievo storico e culturale di tale patrimonio;


12. La Regione intende assicurare, inoltre, l’accesso alla conoscenza del patrimonio storico, filosofico, linguistico e artistico di uno dei più significativi momenti della storia e della cultura italiana – l’Umanesimo e il Rinascimento – già asse tematico delle politiche del POR FESR 2014-2020;


13. In particolare, l’obiettivo della Regione è quello di riconsiderare questa grande esperienza culturale e umana in tutta la sua complessità – e non soltanto attraverso analisi di carattere specialistico – e anche attraverso gli strumenti di carattere informatico che consentono, oggi, di penetrare in modi nuovi ed assai originali nel passato;


14. È necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana al fine di consentirne una rapida applicazione.


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 35 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.