Legge regionale 22 giugno 2020, n. 40
Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 22 giugno 2020
Art. 5
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 1 è autorizzata la spesa di euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 e 2022.
2. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 2 è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’anno 2020 e di euro 180.000,00 per l’anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.
3. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.
4. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 4, è autorizzata la spesa di euro 130.00,000 per l’anno 2020 ed euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
5. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo:
Anno 2020
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondi di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 380.000,00;
- In aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 130.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00.
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondi di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.230.000,00;
- In aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 180.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 250.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 800.000,00.
Anno 2022
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondi di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 850.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 250.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 600.000,00.
6. Agli oneri di cui all’articolo 1, per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.