Legge regionale 29 maggio 2020, n. 31
Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19.
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 5 giugno 2020
Art. 2
Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
1. I termini previsti dalla l.r. 65/2014 per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure avviati entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di ventiquattro mesi (11).
1 bis. Per i comuni derivanti da fusione il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 è elevato a quarantotto mesi. (18)
2. Il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilito dalla normativa statale di riferimento in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19, è computato nell'ambito dei mesi di proroga stabiliti ai sensi del comma 1 (5).
Note del Redattore:
Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15 , art. 2 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47 , art. 43 , ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre, 2022, n. 47 , art. 2 , comma 1.
Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15 , art. 3 , poi così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 44.
Parole prima sostituite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102 , art. 3 ; poi così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 4 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



