Legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14
Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e z), dello Statuto;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);
Visto il regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
Visto il


Visto il


Visto il


Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 );
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’


Vista la legge regionale 17 aprile 2019, n. 21 (Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004 );
Considerato quanto segue:
1. Con riferimento all’amministrazione e gestione del patrimonio immobiliare delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, è necessario aggiornare la disciplina del capo I del titolo VIII della l.r. 40/2005 , sia per adeguarla alle novità legislative statali e regionali sulla dismissione degli immobili pubblici, sia per rendere più semplificate ed agevoli le relative procedure;
2. Al fine di agevolare le operazioni di vendita, anche in relazione ai profondi mutamenti intervenuti negli ultimi anni nel mercato immobiliare e per valorizzare le professionalità interne all’amministrazione, si introducono modifiche tecniche legate alla stima dei beni ed alle procedure di alienazione dei beni immobili;
3. Con riguardo ai soggetti del terzo settore si applicheranno le condizioni di assegnazione più favorevoli eventualmente stabilite dalla normativa statale di settore, ponendo a carico del concessionario o del conduttore gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni stessi, potendo realizzare anche in forma di autorecupero i lavori necessari;
3 bis. Il riferimento alle organizzazioni di volontariato dell’articolo 12 è da intendersi esteso a tutti gli enti del terzo settore iscritti nei registri istituiti in conformità al decreto legislativo 6 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106) e che non svolgono le proprie attività in forma imprenditoriale; (1)
4. Sono infine introdotti casi di prelazione, regolati in modo più puntuale e limitato i casi di trattativa privata, nonché introdotti casi specifici di trattativa diretta con un singolo potenziale contraente;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.