Legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14
Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020
Art. 6
Comodato. Inserimento dell’articolo 114 sexies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 114 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
Art. 114 sexies Comodato
1. Il comodato di attrezzature è consentito esclusivamente per poter svolgere sperimentazioni di comune interesse del comodante e del comodatario.
2. Il comodato di beni può comunque costituire oggetto accessorio del contratto concernente la fornitura dei relativi materiali di consumo
. ”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.