Legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14
Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020
Art. 3
Concessione e progetti di miglioramento. Inserimento dell’articolo 114 ter nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 114 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
Art. 114 ter Concessione e progetti di miglioramento
1. I beni immobili di cui all’articolo 114 bis possono essere oggetto, oltre che di alienazione, di:
a) valorizzazione mediante concessione o permuta; nel caso di concessione, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario;
b) progetti di miglioramento finalizzati alla valorizzazione da parte di soggetti terzi mediante concessione di valorizzazione, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico dell’iniziativa.
2. Con atto di indirizzo della Giunta regionale sono stabiliti:
a) le categorie di immobili concedibili in concessione;
b) le procedure e i criteri per la scelta del concessionario, nell’ambito stabilito dalla legge;
c) i criteri di determinazione del canone, la durata della concessione e i casi di revoca della stessa
. ”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.