Legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14
Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26 febbraio 2020
Art. 10
Prelazione. Inserimento dell’articolo 115.3 nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 115.2 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
Art. 115.3 Prelazione
1. Fatti salvi i diritti di prelazione eventualmente previsti a favore di terzi dalla legge, i beni in alienazione sono prioritariamente offerti a coloro che si trovino nella detenzione dell'immobile, quali titolari di contratti di concessione, comodato, locazione, fitto rustico, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati e che:
a) al momento della presentazione della domanda di acquisto siano in regola con il pagamento di canoni e accessori;
b) nel caso di formale controversia pendente in relazione al titolo o al canone desistano immediatamente dalle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso, con rinunzia ad ogni azione ulteriore e compensazione di tutte le spese sostenute.
2. Per i beni ad uso abitativo, l'alienazione può altresì essere disposta, alle medesime condizioni previste per il titolare del contratto, in favore del coniuge e dei familiari conviventi che risiedano nell'immobile alla data di adozione della deliberazione di cui all’articolo 115, comma 1, lettera b), ed alla condizione che ci sia il consenso del titolare del diritto di prelazione.
3. Il titolare del diritto di prelazione decurta dal prezzo le spese sostenute per eventuali migliorie documentate e previamente autorizzate dall’azienda o dall’ente del servizio sanitario regionale proprietari.
4. L’esercizio della prelazione è condizionato, a pena di decadenza, al contestuale versamento di una somma pari al 20 per cento del prezzo di stima, a titolo di caparra e comunque non oltre 1 milione di euro
. ”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.