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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98

Legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art. 25
Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2019 le parole: “
ed euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “
ed euro 420.000,00 per l'anno 2021
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 420.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti rispettivamente:
a) per l'anno 2020, della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per l'anno 2021, della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 13 gennaio 2021, n. 1 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 29 gennaio 2021, n. 5 .

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Vedi Avviso di rettifica su Sito esternoB.U. 24 febbraio 2021, n. 12 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 43 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.