Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98
Legge di stabilità per l'anno 2021.
Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020
CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 3
Fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC. Modifiche all’articolo 63 bis della l.r. 3/1994
1. Il comma 2 quinquies dell’articolo 63 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:
“
2 quinquies. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 12 bis è autorizzata la spesa di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.Art. 4
Risorse geotermiche e minerarie. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/1997
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), le parole: “
quota fino
” sono sostituite dalle seguenti: “quota almeno pari
”.Art. 5
1. Nell'alinea del comma 4 bis dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2005 . n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), la parola "
1.890.000,00
" è sostituita dalla seguente: "2.190.000,00
".2. Dopo la lettera c) del comma 4 bis dell'articolo 13 della l.r. 73/2005 è aggiunta la seguente:
"
c bis) per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", di cui euro 210.967,00.00 a valere sul Titolo 2 "Spese in conto capitale" ed euro 89.033,00 a valere sul Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.
".Art. 6
Eccedenze alimentari. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2009
1. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari), è aggiunto il seguente:
“
2 quinquies. È autorizzata un'ulteriore spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2023, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2023.
”.Art. 7
Tutela della qualità dell'aria. Piani di azione comunale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2010
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale individua i comuni tenuti all’elaborazione ed approvazione del PAC con riferimento alla classificazione delle zone e agglomerati di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), effettuata e periodicamente aggiornata sulla base della valutazione della qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b).
”.Art. 8
Svolgimento del servizio di TPL. Modifiche all’articolo 102 della l.r. 65/2010
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 102 della legge regionale 29 dicembre 2010 (Legge finanziaria per l’anno 2011), le parole: “
e, comunque, per un periodo massimo di due anni,
”, le parole: “mediante la stipula di un contratto di concessione
” e le parole: “e a far data dalla stipula del contratto medesimo
” sono soppresse.2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 102 della l.r. 65/2010 le parole: “
, per gli anni 2018 e 2019,
” sono soppresse.3. Al comma 2 bis dell’articolo 102 della l.r. 65/2010 le parole: “
per le annualità 2018 e 2019 e
” sono soppresse.Art. 9
Contributi finanziari e attività di valorizzazione delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 5/2012
1. Al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), le parole: “
, per l’anno 2020,
” sono soppresse.Art. 10
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 5/2012 (4)
Abrogato.
Art. 11
Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012
1. Al comma 2 bis dell'articolo 45 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), la parola: “
2020
” è sostituita dalla seguente: “2022
” e la parola: “2021
” è sostituita dalla seguente: “2023
”.2. Il comma 3 bis dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
“
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 11.000.000,00 per l'anno 2022 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022 e 2023.
”.Art. 12
Interventi sul Porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “
di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021,
” sono soppresse, e le parole: “di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l’anno 2041
” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2041
”.2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022 e 2023.
”.3. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 le parole: “
e fino al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l'anno 2041
” sono sostituite dalle seguenti: “e fino al 2041
”.Art. 13
Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2018 al 2023
”.2. La lettera b bis) del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:
“
b bis) di euro 120.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
”.3. Dopo la lettera b bis) del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 77/2017 è aggiunta la seguente:
“
b ter) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.Art. 14
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 le parole: “
205.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “205.000,00 per l'anno 2020, euro
285.000,00
per l'anno 2021 ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023
”.2. Il comma 4 bis dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
“
4 bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 205.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) fino a un massimo di euro 285.000,00 per l'anno 2021 ed euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.Art. 15
Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 77/2017
1. L’articolo 12 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
“
Art. 12 - Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 7.300.000,00 per gli anni 2021 e 2022, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, per:
a) lo sviluppo della progettazione riguardante il sistema tramviario fiorentino e la sua estensione nell'area metropolitana per l’importo massimo di euro 7.200.000,00 nel biennio 2021 – 2022;
b) la progettazione di fattibilità tecnico economica per l’estensione della linea tramviaria 1 verso l’ospedale Meyer per l’importo massimo di euro 100.000,00 nel 2021.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte per l’importo massimo di euro 2.900.000,00 per l'anno 2021 e di euro 4.300.000,00 per l'anno 2022 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte per l’importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2021 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.Art. 16
Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 la parola: “
2022
” è sostituita dalla seguente: “2023
”.2. La lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:
“
b bis) fino a un massimo di euro 170.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
”.3. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è aggiunta la seguente:
“
b ter) fino a un massimo di euro 995.000,00 per il triennio 2021 – 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture
stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, secondo la seguente ripartizione:
1) euro 255.000,00 per l'anno 2021;
2) euro 340.000,00 per l'anno 2022;
3) euro 400.000,00 per l'anno 2023.
”.Art. 17
Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 81/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità), le parole: “
pari ad euro 200.000,00 per l’annualità 2019 e 2020
” sono soppresse.Art. 18
Mobilità persone con disabilità. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 81/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 81/2017 le parole: “
e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “,
2022 e 2023
”.2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 81/2017 , è aggiunta la seguente:
“
b bis) per l'anno 2023, per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2023.
”.Art. 19
Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), la parola: “
140.000,00
” è sostituita dalla seguente: “200.000,00
”.2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 73/2018 è sostituita dalla seguente:
“
b) fino all'importo massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
”.3. Dopo la lettera b del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 73/2018 è aggiunta la seguente:
“
b bis) fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”,
Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.Art. 20
Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 73/2018 le parole: “
e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “, 2022 e 2023
”.2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
“
4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 1.700.000,00 per gli anni dal 2019 al 2023, cui si fa fronte come segue:
a) per l’anno 2019, per l’importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per l’anno 2020 per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per gli anni 2021, 2022 e 2023, per euro 300.000,00 annui, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.Art. 21
Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 73/2018 la parola: “
310.000,00
” è sostituita dalla seguente: “505.684,14
”.2. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
“
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.548.531,14,
(5) si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l’anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) fino a un massimo di euro 505.684,14 per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”. (3)Art. 22
Contributi straordinari ad ANAS Spa per la realizzazione del ponte sul Fiume Arno in località Fibbiana. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 73/2018 la parola: “
2021
” è sostituita dalla seguente: “2022
”.2. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
“
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 3.500.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022.
”.Art. 23
Realizzazione interventi sul sistema viario di Pisa. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2018
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 73/2018 la parola: “
2021
” è sostituita dalla seguente: “2022
”.2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:
“
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 4.000.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”,
Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022.
”.Art. 24
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), le parole "
162.134.804,54 per il
triennio 2019 – 2021
" sono sostituite dalle seguenti: "223.134.804,54 per il periodo 2019 – 2022
" e le parole: "ed euro 50.000.000,00 per l’anno 2021
" sono sostituite dalle seguenti: "euro 71.000.000,00 per l’anno 2021 ed euro 40.000.000,00 per l’anno 2022
".2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:
"
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 223.134.804,54, si fa fronte:
a) per l’anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per l’anno 2020, per euro 62.134.804,54 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente per euro 71.000.000,00 ed euro 40.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 202 e 2022.
".Art. 25
Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2019 le parole: “
ed euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “ed euro 420.000,00 per l'anno 2021
”.2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:
“
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 420.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti rispettivamente:
a) per l'anno 2020, della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per l'anno 2021, della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.Art. 26
Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), la parola: “
2020
” è sostituita dalla seguente: “2021
”.2. Il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 65/2019 è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00, per l’anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021
–2023, annualità 2021.
” (7) (2)
Art. 27
Collegamento ferroviario Collesalvetti-Vada e by pass di Pisa. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 65/2019 la parola: “
2020
” è sostituita dalla seguente: “2021
”.2. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 65/2019 è sostituito dal seguente:
“
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a un massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023,
annualità 2021.
”.Art. 28
Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FI-PI-LI con l'A11. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 65/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 65/2019 la parola: “
2020
” è sostituita dalla seguente: “2021
”.2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 65/2019 è sostituita dalla seguente:
“
b) fino a un massimo di euro 500.000,00, per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.Art. 29
Acquisto immobili della AOU Meyer. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 79/2019
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), è sostituito dal seguente:
“
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 20.342.900,00, previa valutazione di congruità dell’Agenzia del demanio, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 7.500.000,00 per il 2020, per l’acquisto del complesso immobiliare sito in via Pico della Mirandola a Firenze;
b) euro 12.842.900,00 per il 2021, per l’acquisto del complesso immobiliare ex ospedale Meyer sito in via Luca Giordano a Firenze.
”.2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 79/2019 è sostituito dal seguente:
“
3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte rispettivamente:
a) per euro 7.500.000,00 per il 2020 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per euro 12.842.900,00 per il 2021 nell’ambito degli stanziamenti della Missione
1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.Art. 30
Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 79/2019
a) dopo le parole: “
spazi portuali
” sono inserite le seguenti: “e delle aree pubbliche direttamente funzionali alla fruizione del porto
”;b) le parole: “
100.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “100.000,00 per l'anno 2021 e 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023
”.2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 79/2019 dopo le parole: “
che stabilisce le
” sono inserite le seguenti: “priorità di intervento e le
”.3. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 79/2019 è sostituito dal seguente:
“
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2021 e euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.Art. 31
Gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 79/2019 le parole: “
e 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “, 2022 e 2023
”.2. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 79/2019 è sostituito dal seguente:
“
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
”.3. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 79/2019 è aggiunto il seguente:
“
2 bis. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
”.Art. 32
Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 79/2019 le parole: "
per l'anno 2020
" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2020 e 2021
".2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 79/2019 è aggiunto il seguente:
"
2 bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
".Art. 33
Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 79/2019 dopo le parole: “
per l'anno 2020
” sono aggiunte le seguenti: “e per l'anno 2021
”.2. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 79/2019 è sostituito dal seguente:
“
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 500.000,00, si fa fronte rispettivamente:
a) per euro 250.000,00 per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 5
“Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per euro 250.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.Art. 34
Contributo per la realizzazione del nuovo ospedale di Livorno. Abrogazione dell'articolo 2 della l.r. 28/2020
1. L'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2020, n. 28 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022), è abrogato.
Art. 35
Contributo alla Fondazione Guido d’Arezzo per la gestione della collezione “Oro d’autore”. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 40/2020
1. L’ articolo 3 della legge regionale 22 giugno 2020, n. 40 (Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali), è sostituito dal seguente:
“
Art. 3 - Contributo alla Fondazione Guido d’Arezzo per la gestione della collezione “Oro d’autore”
1. La Giunta regionale è autorizzata alla concessione di un contributo, pari ad euro 200.000,00 per l’annualità 2021, a favore della Fondazione Guido d’Arezzo, nell’ambito di un progetto di valorizzazione culturale della collezione “Oro d’autore”, di proprietà regionale, di cui all’
articolo 43, comma 1, della l.r. 65/2019 , finalizzato all’allestimento del percorso espositivo che progressivamente evolverà in museo, secondo i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale dall’
articolo 21 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla definizione dei rapporti tra la Fondazione Guido d’Arezzo, il Comune di Arezzo, Arezzo Fiere e Congressi s.r.l. e la Regione, subentrata nella proprietà della collezione, previa stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e di realizzazione degli interventi.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’annualità 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
”.Art. 36
Accordi con i gestori del servizio idrico. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 73/2020
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia), le parole: “
30 novembre 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.