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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Considerato quanto segue:


1. Con la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020) la Giunta regionale ha disposto il trasferimento all'Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) pisana della somma di euro 700.000,00 per l'anno 2018, quale contributo per lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile situato a Pisa, in Via Zamenhoff, di proprietà della AOU pisana, per consentirvi il trasferimento di dipendenti regionali. In fase di realizzazione degli interventi, l’AOU pisana ha richiesto risorse aggiuntive per far fronte agli aumenti dei costi generati da ulteriori lavorazioni, e conseguentemente la durata dell’utilizzo gratuito del bene da parte della Regione Toscana viene proporzionalmente rideterminata in quattordici anni;


2. È opportuno accordare un contributo straordinario al Comune di Firenze per sostenere le spese relative all’acquisto di materiali di arredo e attrezzature sportive utili per lo svolgimento delle diverse attività sportive e motorio-ricreative di “Palazzo Wanny”, palazzetto dello sport polifunzionale con palestra supplementare, che avrà la possibilità di ospitare eventi sportivi regionali di grande richiamo;


3. È opportuno consolidare le azioni, avviate nel 2018, di sostegno ai comuni toscani con popolazione minore di 5.000 abitanti mediante contributi per interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di viabilità comunale;


4. È opportuno concedere un contributo straordinario al Comune di Lucca per la realizzazione di due tratti stradali di collegamento tra la nuova viabilità del ponte sul fiume Serchio e l’ospedale nel Comune di Lucca per migliorare la viabilità proprio in direzione dell’ospedale;


5. È opportuna la compartecipazione della Regione a un intervento di messa in sicurezza della strada provinciale 95 “Sforzesca” in Provincia di Grosseto, per garantire la percorribilità della strada di collegamento tra la zona industriale di Piancastagnaio e la viabilità principale;


6. È necessario favorire la realizzazione di un adeguato collegamento tra la stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella e la nuova stazione Alta Velocità Foster;


7. È opportuno finanziare la progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero con la SP2 Lodovica, consentendo il collegamento tra il capoluogo e la zona industriale e residenziale della località Socciglia della frazione di Anchiano;


8. È opportuno finanziare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume sull'Arno nel Comune di Figline Incisa Valdarno;


9. È opportuno finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva di una nuova bretella di collegamento tra la strada provinciale 9 e la SR 66 nei Comuni di Poggio a Caiano e di Signa;


10. È opportuno prevedere un contributo in favore dei Comuni di Chianciano Terme e Casciana Terme Lari, suddiviso fra i due enti in percentuale uguale, per la realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione dell’attività termale, in considerazione dell’impatto sui territori della crisi sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 in una fase di transizione connessa alla razionalizzazione delle società termali ivi ubicate e partecipate dalla Regione;


11. Al fine di limitare l'impatto in termini di consumo energetico e di inquinamento degli impianti di climatizzazione invernale, è opportuno erogare ai comuni contributi finalizzati alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore, concentrando le risorse sui cittadini meno abbienti;


12. Allo scopo di assicurare a Sviluppo Toscana S.p.A., società “in house” della Regione Toscana e organismo intermedio dei programmi operativi regionali (POR) di fondi strutturali e di investimento europeo (SIE), la continuità direzionale necessaria sia all’efficace gestione della riprogrammazione dei fondi dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014 – 2020 ai sensi dell'Sito esternoarticolo 242, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 17 luglio 2020, n. 77 , sia all’implementazione gestionale della programmazione dei fondi 2020– 2027, è opportuno derogare all'articolo 13, commi da 4 a 5 bis 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


13. È opportuno concedere un contributo straordinario alla Unione dei comuni montani del Casentino per lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'immobile sede dell'Unione, nonché per la sua valenza di edificio strategico di protezione civile;


14. È necessario, in considerazione dei ritardi provocati dall'emergenza COVID, prorogare sino alla fine del 2020, il termine entro il quale le Società della salute avrebbero dovuto assumere la gestione diretta delle funzioni legate ai livelli essenziali di assistenza;


15. È opportuno concedere una linea di finanziamento volta ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti e promuovere filiere dell'economia circolare finalizzate al riciclo del rifiuto, limitando l'accesso a tali finanziamenti ai soli comuni più virtuosi in termini di raccolta differenziata;


16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Contributo all'Azienda ospedaliero-universitaria pisana
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) pisana la somma di euro 140.000,00 per l’anno 2021 quale contributo per la conclusione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile situato a Pisa in Via Zamenhoff, previa sottoscrizione di un accordo modificativo di quello già sottoscritto ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020) per la messa a disposizione alla Regione Toscana a titolo gratuito del bene per complessivi quattordici anni.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 140.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
Art. 2
Contributo al Comune di Firenze per impiantistica sportiva
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale per un importo complessivo pari a euro 110.000,00 per l'anno 2021 al Comune di Firenze, per sostenere le spese relative all’acquisto di materiali di arredo e attrezzature sportive utili per lo svolgimento delle diverse attività sportive e motorio-ricreative di Palazzo Wanny, palazzetto dello sport polifunzionale con palestra supplementare contigua, posto nel Quartiere 4.
2. Le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1 sono disciplinate da un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Firenze, da sottoscriversi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 110.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
Art. 3
Interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale
1. Per gli interventi sulla viabilità pubblica comunale, sulla base di richiesta avanzata alla Regione Toscana dai comuni proprietari con popolazione inferiore o uguale a cinquemila abitanti, come risultante dal 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011 o da altra rilevazione della popolazione legale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, previa sottoscrizione di accordi con i comuni beneficiari che ne disciplinino le modalità attuative, fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
1 bis. Con riferimento alle annualità 2022 e 2023, le modalità attuative di cui al comma 1 sono indicate nella deliberazione della Giunta regionale che approva le graduatorie per l’erogazione dei contributi, prescindendo dalla stipula degli accordi di cui al medesimo comma 1.(1)

Comma aggiunto con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 9.

2. Sarà finanziata dalla Regione Toscana una sola richiesta di contributo per anno per ciascun comune proponente. Le richieste devono pervenire entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale privilegiando i comuni che nell’anno precedente non sono risultati beneficiari del contributo ed i comuni con minore popolazione, come risultante dall'ultimo censimento. I medesimi interventi devono rispettare tutte le seguenti condizioni:
a) essere finalizzati a manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali;
b) essere cofinanziati dalla Regione fino ad un massimo di euro 50.000,00 e, comunque, non oltre l'80 per cento del computo estimativo del costo complessivo dell'intervento.
4. In sede di presentazione della richiesta di cui al comma 1, a firma del sindaco, il comune garantisce:
a) la cantierabilità dell'intervento entro il 31 maggio dell’anno di riferimento;
b) che il cronoprogramma dell'intervento proposto approvato dal comune preveda la conclusione dei lavori ed il collaudo amministrativo entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
c) l'inattuabilità dell'intervento in assenza del cofinanziamento regionale.
5. Alla richiesta di cui al comma 1, a firma del sindaco, sono allegati i seguenti elaborati, sottoscritti da personale tecnico:
a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento conforme al comma 3, lettera a);
b) planimetria della strada comunale interessata, con evidenziata la localizzazione dell'intervento in scala opportuna;
c) computo metrico estimativo complessivo dell'intervento;
d) cronoprogramma di cui al comma 4, lettera b).
6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2021, di euro 1.500.000,00 nel 2022 e di euro 1.500.000,00 nel 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021, 2022 e 2023.
Art. 4
Interventi stradali asse suburbano di Lucca
1. Per interventi di realizzazione nel Comune di Lucca di due tratti stradali di collegamento tra la nuova viabilità del ponte sul fiume Serchio e l’ospedale San Luca al fine di migliorare la viabilità in direzione dell’ospedale, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con il Comune di Lucca, è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune medesimo fino all’importo massimo di euro 7.000.000,00 nel biennio 2024 – 2025 (3)

Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 19; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 19, ed infine sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 14.

.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 5.200.000,00 per il 2024 ed euro 1.800.000,00 per il 2025, (24)

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 14.

si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2024 e 2025. (24)

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 14.

(16)

Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 19.

Art. 5
Contributo alla Provincia di Grosseto per SP 95 “Sforzesca”
1. Per la progettazione e la realizzazione dei primi interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale 95 “Sforzesca” di collegamento della zona industriale di Piancastagnaio con la viabilità principale, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con la Provincia di Grosseto e i comuni interessati, è autorizzata ad erogare un contributo straordinario alla Provincia medesima fino all’importo massimo di 100.000,00 per l'anno 2021 e di euro 900.000,00 per l'anno 2022 (4)

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 20.

.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di complessivi euro 1.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
Art. 6
Interventi sulla viabilità nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana
1. Per l’esecuzione dei lavori di collegamento della viabilità locale con il superamento della linea ferroviaria nei pressi della stazione ferroviaria di Castelnuovo di Garfagnana, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Castelnuovo di Garfagnana un finanziamento straordinario fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 nell’anno 2022 (5)

Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 21.

, previa sottoscrizione di un accordo di programma con il Comune medesimo e gli altri soggetti eventualmente interessati.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 1.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022 (6)

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 21.

.
Art. 7
Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze
1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e la funzionalità del nodo viario di Ponte a Greve, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Firenze per l’importo massimo di 3.900.000,00 negli anni dal 2022 al 2025 (7)

Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 22; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 20.

, previa sottoscrizione di un accordo di programma con il Comune medesimo e con gli altri enti eventualmente interessati.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per il 2022 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022;
b) fino ad un massimo di euro 960.000,00 per l’anno 2024 e fino ad un massimo di euro 1.440.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025. (8)

Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 22; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 20.

Art. 8
Collegamento tra la Stazione Santa Maria Novella e la nuova stazione Alta Velocità Foster
1. Allo scopo di dare un'adeguata risposta alla futura domanda di mobilità tra la stazione di Firenze Santa Maria Novella e la nuova stazione Alta Velocità Foster, la Giunta Regionale è autorizzata a stanziare fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021 per concorrere all’individuazione di un idoneo collegamento anche con il sistema di mobilità urbana.
2. L’erogazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di un accordo tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. e gli altri soggetti eventualmente interessati.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa massima di euro 200.000,00 per l’anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
Art. 9
Collegamento tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la viabilità locale nel Comune di Borgo a Mozzano
1. Per la progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la viabilità locale nel Comune di Borgo a Mozzano, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2022 (9)

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 23.

, previa stipula di un accordo con gli enti interessati.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2022 (9)

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 23.

, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2022 (9)

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 23.

.
Art. 10
Progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo ponte sull'Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (11)

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 15.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2022, per finanziare la progettazione di fattibilità tecnico-economica per un nuovo ponte sul fiume Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, previa stipula di un accordo con gli enti locali interessati.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022.
Art. 11
Collegamento con SR 66 della strada provinciale 9 nel Comune di Poggio a Caiano (17)

Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 20.

1. Per la progettazione definitiva di una nuova bretella di collegamento tra la strada provinciale 9 e la SR 66 nei Comuni di Poggio a Caiano e di Signa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 170.000,00 nel 2023 ed euro 255.000,00 nel 2024, previa stipula di un accordo con la Provincia di Prato e gli altri enti locali interessati.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 425.000,00, di cui euro 170.000,00 nel 2023 ed euro 255.000,00 nel 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2023 e 2024.
Art. 12
Progetti di promozione del termalismo
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di complessivi euro 626.937,74 per il triennio 2021 – 2023 in favore dei Comuni di Chianciano Terme e Casciana Terme Lari, per la realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione dell’attività termale.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di una proposta progettuale volta alla realizzazione di specifiche iniziative per la promozione e valorizzazione dell'attività termale con particolare attenzione alle attività di tipo socio-assistenziale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 626.937,74, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 208.149,66 per l’anno 2021, di cui euro 104.074,83 a ciascun comune;
b) euro 209.394,04 per l’anno 2022, di cui euro 104.697,02 a ciascun comune;
c) euro 209.394,04 per l’anno 2023, di cui euro 104.697,02 a ciascun comune.
Art. 13
Interventi per la qualità dell’aria ed efficientamento degli impianti termici
1. Al fine di promuovere la riduzione del consumo di energia e della emissione di gas inquinanti e climalteranti la Giunta Regionale è autorizzata a erogare contributi ai comuni finalizzati a:
a) sostituzione, o eventuale adeguamento, di impianti di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore;
b) attuazione di interventi previsti nei piani di azione comunale (PAC) per i comuni di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente).
2. Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al comma 1, sono assicurati i seguenti principi:
a) il contributo di cui al comma 1, lettera a), è riservato ai cittadini meno abbienti, sulla base del loro reddito ISEE privilegiando coloro che non possono accedere ad altri contributi pubblici o detrazioni fiscali;
b) il contributo riservato ai comuni di cui al comma 1, lettera b), è territorialmente concentrato assicurando priorità per le aree su cui eventualmente ricadono procedure di infrazione europee per il superamento dei valori relativi all’inquinamento atmosferico.
3. La Giunta Regionale, con deliberazione da approvare entro il 30 aprile 2021, stabilisce le modalità operative per l'erogazione dei contributi in attuazione dei principi di cui al comma 2.
4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 4.000.000,00 (18)

Parola sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 21, ed ora così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art.15.

per il triennio 2021 – 2023, si fa fronte secondo la seguente ripartizione:
a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), per un importo pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2021 (19)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 21.

, con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021–2023, annualità 2021 ;
b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), per un importo pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 08 “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023.
4 bis. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (2)

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 42.

Art. 14
Mandato per l’esercizio 2021 dell’amministratore unico di Sviluppo Toscana S.p.A.
1. Al mandato di amministratore unico con funzioni di direzione di Sviluppo Toscana S.p.A. riferito all’esercizio 2021 non si applicano i commi da 4 a 5 bis 1 dell’articolo 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
2. La deroga di cui al comma 1 si applica a far data dall’approvazione da parte dell’assemblea dei soci del bilancio 2020 di Sviluppo Toscana S.p.A. e decade al momento dell’approvazione da parte dell’assemblea dei soci del bilancio 2021.
Art. 15
Contributo straordinario in favore della Unione dei Comuni Montani del Casentino
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 700.000,00 (14)

Parola cosi sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 7, comma 1.

per l'anno 2023 (21)

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 22.

, alla Unione dei Comuni Montani del Casentino, a titolo di partecipazione alle spese per gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio sito nel Comune di Poppi in via Roma 203, sede dell'Unione.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e l'Unione dei Comuni Montani del Casentino che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontatone.
3. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, pari a euro 700.000,00 (14)

Parola cosi sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 7, comma 1.

per l'anno 2023 (22)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 22.

, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2022-2024 (15)

Parole cosi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 7, comma 3.

, annualità 2023 (22)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 22.

.
Art. 16
Proroga termine per assunzione della gestione diretta di alcune funzioni da parte delle società della salute
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su specifica e motivata richiesta della società della salute interessata, può prorogare, fino al 31 dicembre 2021, il termine per l'assunzione delle funzioni di cui all'articolo 71 bis, comma 3 ter, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale).
Art. 17
Contributi finalizzati ad incentivare progetti di promozione della raccolta differenziata e dell'economica circolare
1. Al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti e promuovere le filiere dell'economia circolare finalizzate al riciclo del rifiuto, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo di complessivi euro 3.500.000,00 per il periodo 2021-2024 (23)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 23.

:
a) a titolo di premialità per i comuni che abbiano conseguito i migliori risultati nella raccolta differenziata;
b) al fine di sostenere la realizzazione di progetti relativi ad interventi legati alla creazione o al rafforzamento di filiere di riciclo o alla crescita, qualitativa o quantitativa, della raccolta differenziata.
2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono erogati in quota uguale a ciascuno degli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione idrica Toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), che provvede ad assegnarli ai comuni che, nell'ambito del relativo ATO, si siano contraddistinti per i migliori risultati nella raccolta differenziata nell'anno precedente, in termini assoluti e di differenziale, tenuto conto anche di aspetti di tipo qualitativo. Tali contributi sono vincolati all'utilizzo, da parte dei comuni assegnatari, per la realizzazione di interventi o azioni finalizzati ad investimenti in materia di economia circolare.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono erogati in quota uguale a ciascuno degli ATO di cui alla l.r. 69/2011 che provvede ad assegnarli ai comuni che nell'ambito del relativo ATO, elaborino e presentino, in forma singola o associata, progetti volti alla realizzazione di interventi legati alla creazione ed al rafforzamento di filiere di riciclo o alla crescita quali/quantitativa della raccolta differenziata.
4. Possono presentare i progetti di cui al comma 3, solo i comuni che, nell'ultima annualità per la quale sia disponibile il dato ufficiale, abbiano raggiunto la percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa nazionale.
5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità operative e attuative per l'assegnazione dei contributi in coerenza con i principi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 3.500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 03 “Rifiuti”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 200.000,00 per l'anno 2021 sul bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 ed euro 700.000,00 per il 2023 sul bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023, a copertura dei contributi di cui al comma 1, lettera a);
b) euro 449.666,67 per l'anno 2021 sul bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021, euro 1.190.333,33 per il 2023 ed euro 960.000,00 per il 2024 sul bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024, a copertura dei contributi di cui al comma 1 lettera b).(10)

Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 24; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 23.

Art. 18
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione dell’articolo 14 e dell’articolo 16 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2021 – 2023, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 ), e riportati nel relativo prospetto inerente agli equilibri di bilancio di cui alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023).
Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 19 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 19 , ed infine sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 21 .

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 22 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 20.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 22 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 23 .

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 24 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 15 .

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Note soppresse.

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Parola cosi sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 7 , comma 1.

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Parole cosi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 7 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 19 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 20 .

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Parola sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 21 , ed ora così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art.15.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.