Legge regionale 14 dicembre 2020, n. 96
Misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici. Abrogazione dell’articolo 41 della l.r. 65/2019 .
Bollettino Ufficiale n. 132, parte prima, del 18 dicembre 2020
Art. 3
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2020
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 2.000.000,00;
- in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 2.000.000,00.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.