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Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 125, parte prima, del 2 dicembre 2020

Art. 8
Misure a sostegno delle attività imprenditoriali inerenti all’organizzazione e gestione per lo spettacolo dal vivo e delle scuole di danza a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19
1. La Regione Toscana attiva specifiche misure economiche di sostegno in favore delle attività imprenditoriali inerenti all’organizzazione e gestione degli spettacoli dal vivo e delle scuole di danza, danneggiate a seguito dell’epidemia da Covid-19.
2. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di aiuti, in forma di contributi a fondo perduto, fino a un massimo di complessivi euro 800.000,00 per l’annualità 2020.
3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le tipologie di beneficiari, il periodo rispetto al quale viene rilevata la perdita di entrate o di fatturato ed il livello di perdita da considerarsi rilevante ai fini dell’accesso alle misure di sostegno, nonché, sulla base delle domande ritenute ammissibili, l’entità del contributo da assegnare a ciascun beneficiario, tenuto conto delle risorse disponibili di cui al comma 2.
4. Possono presentare domanda di concessione dei contributi:
a) i soggetti esercenti le attività imprenditoriali inerenti all’organizzazione e gestione degli spettacoli dal vivo che:
1) abbiano sede operativa in Toscana da almeno tre anni;
2) non siano finanziati a valere sul fondo unico per lo spettacolo (FUS);
3) in ragione dell’emergenza sanitaria, abbiano subito una perdita rilevante del proprio fatturato.
b) le scuole di danza che:
1) abbiano sede operativa in Toscana da almeno tre anni;
2) non abbiano già beneficiato del FUS per progetti triennali di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla Sito esternolegge 30 aprile 1985, n. 163 );
3) in ragione dell’emergenza sanitaria, abbiano subito una perdita rilevante del proprio fatturato o, nel caso di associazioni, delle entrate derivanti dalla relativa attività istituzionale.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della disciplina degli aiuti de minimis di cui agli articoli 107 e 108 del “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)”.
6. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 800.000,00 per l’annualità 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.