Menù di navigazione

Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 125, parte prima, del 2 dicembre 2020

Art. 1
Proroga della riduzione dell'imposta regionale sulle concessioni di demanio idrico e delle relative aree
1. Per l'anno 2020 è ridotta del 100 per cento l'aliquota dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione). A decorrere dal 2021 all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della l.r. 2/1971 .
2. Per i pagamenti effettuati per l'intero ammontare dell'imposta per l'annualità 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della l.r. 2/1971 , dal 1° gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione dell’imposta.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.