Menù di navigazione

Legge regionale 10 novembre 2020, n. 92

Disposizioni concernenti il trattamento economico dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009 e alla l.r. 91/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 116, parte prima, del 13 novembre 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 9, comma 7, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 settembre 2011, n. 148 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 ;


Vista la legge regionale 3 novembre 2020, n. 91 (Rimborso spese per l’esercizio del mandato dei consiglieri regionali e riduzione del trattamento economico in caso di emergenze epidemiologiche. Modifiche alla l.r. 3/2009 );


Considerato quanto segue:


1. Il Sito esternod.l. 138/2011 convertito dalla Sito esternol. 148/2011 e il Sito esternod.l. 174/2012 hanno inciso sull’ordinamento delle regioni stabilendo principi e criteri omogenei di contenimento della spesa in riferimento al personale politico regionale; il Sito esternod.l. 174/2012 convertito dalla Sito esternol. 213/2012 ha condizionato l’erogazione di gran parte dei trasferimenti erariali a favore delle regioni all’attuazione di detti criteri, nonché a numerosi altri adempimenti sempre ispirati al contenimento delle spese;


2. In applicazione dei principi dettati dalla legislazione statale ai fini della riduzione dei costi della politica regionale, la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale) è stata a suo tempo già modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”);


3. Sempre al fine di concorrere alla realizzazione all’obiettivo limitare la spesa per il funzionamento degli organi politici, si interviene nuovamente sulla disciplina regionale relativa all’indennità di funzione e al rimborso spese per l’esercizio del mandato riducendo la spesa connessa ad alcune ulteriori funzioni attribuite ai consiglieri regionali;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.