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Legge regionale 6 agosto 2020, n. 81

Promozione delle politiche giovanili regionali.

Bollettino Ufficiale n. 80, parte prima, del 10 agosto 2020

CAPO I
Principi e finalità
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione riconosce le politiche giovanili come elemento essenziale di promozione della crescita umana e del Paese, del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, della parità fra donne e uomini, in una società inclusiva e aperta che sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza, anche per rafforzare la coesione sociale; a tal fine:
a) favorisce il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale, economico e professionale;
b) si impegna a favorire processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, anche fra i diversi livelli di intervento, al fine di valorizzarne le potenzialità;
c) dispone un sistema coordinato di informazione per le giovani generazioni, quale strumento atto a garantire la conoscenza delle opportunità a loro destinate;
d) si impegna a favorire condizioni adeguate per offrire pari opportunità di accesso allo studio, al lavoro, alla creazione di nuove imprese, all'integrazione tra formazione e lavoro;
e) previene e contrasta il disagio giovanile, promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, volte alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità dell'individuo nella sua diversità;
f) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita sociale e civile, promuovendo anche occasioni di confronto con i decisori politici;
g) favorisce il protagonismo giovanile, il volontariato, la partecipazione corresponsabile dei giovani e il loro impegno civico, anche attraverso l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza;
h) si impegna a diffondere tra i giovani la conoscenza dei principi della parità di genere, anche al fine di sensibilizzarli al rispetto della donna ed alla condanna della violenza di genere;
i) contrasta qualsiasi atto o azione avente per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi di sesso, razziali, etnici, religiosi o nazionali;
j) riconosce la tutela dell’ambiente e dell'ecosistema, promuovendo tra i giovani l'adozione di stili di vita più sostenibili anche per la tutela del diritto alla salute come valore fondamentale;
k) opera per la rimozione degli squilibri delle opportunità dei giovani tra i territori regionali;
l) favorisce la qualità degli interventi nel campo delle politiche che interessano i giovani, anche tramite la formazione di operatori nell'ambito delle politiche giovanili.
Art. 2
Metodo e obiettivi
1. La Regione opera a favore dei giovani mediante politiche innovative e l’intersettorialità degli interventi, secondo un modello di governo e organizzazione integrato e trasversale.
2. La Regione agisce mediante azioni e interventi dedicati ai giovani, alle loro nuove esigenze ed alle realtà giovanili delle varie parti del territorio regionale, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
a) il potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione;
b) il sostegno a percorsi per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
c) il sostegno all’imprenditoria;
d) l’emancipazione abitativa;
e) la valorizzazione dei percorsi di partecipazione, cittadinanza attiva e in ambito sociale;
f) la promozione e il sostegno di iniziative in ambito culturale, sportivo e di interventi di promozione della legalità;
g) il sostegno al diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente.
Art. 3
Soggetti destinatari
1. I destinatari diretti degli interventi sono i giovani, in forma singola o associata, di età compresa tra i sedici e i quaranta anni, anche non cittadini italiani, che risiedono, hanno dimora o svolgono regolarmente la loro attività imprenditoriale o professionale nel territorio regionale.
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione riconosce le politiche giovanili come elemento essenziale di promozione della crescita umana e del Paese, del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, della parità fra donne e uomini, in una società inclusiva e aperta che sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza, anche per rafforzare la coesione sociale; a tal fine:
a) favorisce il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale, economico e professionale;
b) si impegna a favorire processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, anche fra i diversi livelli di intervento, al fine di valorizzarne le potenzialità;
c) dispone un sistema coordinato di informazione per le giovani generazioni, quale strumento atto a garantire la conoscenza delle opportunità a loro destinate;
d) si impegna a favorire condizioni adeguate per offrire pari opportunità di accesso allo studio, al lavoro, alla creazione di nuove imprese, all'integrazione tra formazione e lavoro;
e) previene e contrasta il disagio giovanile, promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, volte alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità dell'individuo nella sua diversità;
f) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita sociale e civile, promuovendo anche occasioni di confronto con i decisori politici;
g) favorisce il protagonismo giovanile, il volontariato, la partecipazione corresponsabile dei giovani e il loro impegno civico, anche attraverso l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza;
h) si impegna a diffondere tra i giovani la conoscenza dei principi della parità di genere, anche al fine di sensibilizzarli al rispetto della donna ed alla condanna della violenza di genere;
i) contrasta qualsiasi atto o azione avente per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi di sesso, razziali, etnici, religiosi o nazionali;
j) riconosce la tutela dell’ambiente e dell'ecosistema, promuovendo tra i giovani l'adozione di stili di vita più sostenibili anche per la tutela del diritto alla salute come valore fondamentale;
k) opera per la rimozione degli squilibri delle opportunità dei giovani tra i territori regionali;
l) favorisce la qualità degli interventi nel campo delle politiche che interessano i giovani, anche tramite la formazione di operatori nell'ambito delle politiche giovanili.
1.
Art. 2
Metodo e obiettivi
1. La Regione opera a favore dei giovani mediante politiche innovative e l’intersettorialità degli interventi, secondo un modello di governo e organizzazione integrato e trasversale.
2. La Regione agisce mediante azioni e interventi dedicati ai giovani, alle loro nuove esigenze ed alle realtà giovanili delle varie parti del territorio regionale, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
a) il potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione;
b) il sostegno a percorsi per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
c) il sostegno all’imprenditoria;
d) l’emancipazione abitativa;
e) la valorizzazione dei percorsi di partecipazione, cittadinanza attiva e in ambito sociale;
f) la promozione e il sostegno di iniziative in ambito culturale, sportivo e di interventi di promozione della legalità;
g) il sostegno al diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente.
1.
2.
Art. 3
Soggetti destinatari
1. I destinatari diretti degli interventi sono i giovani, in forma singola o associata, di età compresa tra i sedici e i quaranta anni, anche non cittadini italiani, che risiedono, hanno dimora o svolgono regolarmente la loro attività imprenditoriale o professionale nel territorio regionale.
1.
CAPO II
Programmazione e funzioni regionali
Art. 4
Programmazione
1. La Regione stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento in materia di politiche giovanili, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ).
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r.1/2015 , individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale, con deliberazioni, provvede all’attuazione degli interventi di cui al comma 2.
Art. 5
Governo ed organizzazione
1. La Giunta regionale individua una struttura competente alla comunicazione, all'informazione e al monitoraggio delle politiche giovanili, ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
2. La struttura di cui al comma 1 si avvale anche degli enti dipendenti e degli organismi “in house”.
Art. 6
Funzioni
1. La Giunta regionale definisce:
a) le strategie per le politiche giovanili;
b) gli indirizzi agli enti dipendenti ed agli organismi in house, per le finalità di cui all’articolo 5, comma 2;
c) i principi per coordinare la comunicazione attraverso gli strumenti di cui all’articolo 7;
d) le modalità per la gestione del flusso delle informazioni sulle opportunità offerte ai giovani, attraverso la collaborazione con i settori regionali competenti;
e) le modalità per le attività di informazione sugli interventi promossi nell’ambito del progetto regionale dedicato alle politiche giovanili, di raccolta e monitoraggio delle relative istanze;
f) i processi di partecipazione giovanile, anche attraverso il Tavolo Giovani di cui all’articolo 16;
g) le modalità per l’individuazione dei soggetti partecipanti e le regole di funzionamento del Tavolo Giovani;
h) le modalità di consultazione dei giovani e delle realtà giovanili, coinvolgendo gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.
Art. 7
Strumenti di comunicazione e informazione
1. La strategia di comunicazione del progetto regionale dedicato alle politiche giovanili si attua attraverso i seguenti strumenti di comunicazione coordinata e informazione multicanale:
a) un sito internet dedicato che assicura l’informazione sulle opportunità e le attività del progetto;
b) l'utilizzo dei social e di altri strumenti innovativi per comunicare le opportunità e creare un'interazione con gli utenti;
c) il racconto delle testimonianze dirette dei beneficiari al fine di promuovere il progetto attraverso la comunicazione tra pari;
d) il coordinamento della realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale e di prodotti multimediali ed editoriali per diffondere il progetto e le singole opportunità;
e) l’organizzazione di iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità regionali rivolte ai giovani.
Art. 8
Monitoraggio sulla condizione giovanile
1. Al fine di approfondire la conoscenza del mondo giovanile e rendere disponibili informazioni aggiornate sulla condizione dei giovani, la struttura regionale competente realizza le seguenti attività:
a) raccolta ed elaborazione dati sul mondo giovanile in ambito regionale;
b) redazione e diffusione di specifici rapporti sulle condizioni socio-economiche dei giovani;
c) monitoraggio e analisi degli interventi regionali a favore dei giovani.
2. I dati raccolti a seguito delle attività di cui al comma 1, sono inseriti in un sistema informativo specifico, di cui al sistema informativo regionale (SIR), conforme alle disposizioni della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 marzo, una relazione sugli esiti del monitoraggio svolto; il Consiglio regionale può approvare atti di indirizzo nel corso della sessione di cui all’articolo 18.
Art. 4
Programmazione
1. La Regione stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento in materia di politiche giovanili, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ).
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r.1/2015 , individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale, con deliberazioni, provvede all’attuazione degli interventi di cui al comma 2.
1.
2.
3.
Art. 5
Governo ed organizzazione
1. La Giunta regionale individua una struttura competente alla comunicazione, all'informazione e al monitoraggio delle politiche giovanili, ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
2. La struttura di cui al comma 1 si avvale anche degli enti dipendenti e degli organismi “in house”.
1.
2.
Art. 6
Funzioni
1. La Giunta regionale definisce:
a) le strategie per le politiche giovanili;
b) gli indirizzi agli enti dipendenti ed agli organismi in house, per le finalità di cui all’articolo 5, comma 2;
c) i principi per coordinare la comunicazione attraverso gli strumenti di cui all’articolo 7;
d) le modalità per la gestione del flusso delle informazioni sulle opportunità offerte ai giovani, attraverso la collaborazione con i settori regionali competenti;
e) le modalità per le attività di informazione sugli interventi promossi nell’ambito del progetto regionale dedicato alle politiche giovanili, di raccolta e monitoraggio delle relative istanze;
f) i processi di partecipazione giovanile, anche attraverso il Tavolo Giovani di cui all’articolo 16;
g) le modalità per l’individuazione dei soggetti partecipanti e le regole di funzionamento del Tavolo Giovani;
h) le modalità di consultazione dei giovani e delle realtà giovanili, coinvolgendo gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.
1.
Art. 7
Strumenti di comunicazione e informazione
1. La strategia di comunicazione del progetto regionale dedicato alle politiche giovanili si attua attraverso i seguenti strumenti di comunicazione coordinata e informazione multicanale:
a) un sito internet dedicato che assicura l’informazione sulle opportunità e le attività del progetto;
b) l'utilizzo dei social e di altri strumenti innovativi per comunicare le opportunità e creare un'interazione con gli utenti;
c) il racconto delle testimonianze dirette dei beneficiari al fine di promuovere il progetto attraverso la comunicazione tra pari;
d) il coordinamento della realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale e di prodotti multimediali ed editoriali per diffondere il progetto e le singole opportunità;
e) l’organizzazione di iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità regionali rivolte ai giovani.
1.
Art. 8
Monitoraggio sulla condizione giovanile
1. Al fine di approfondire la conoscenza del mondo giovanile e rendere disponibili informazioni aggiornate sulla condizione dei giovani, la struttura regionale competente realizza le seguenti attività:
a) raccolta ed elaborazione dati sul mondo giovanile in ambito regionale;
b) redazione e diffusione di specifici rapporti sulle condizioni socio-economiche dei giovani;
c) monitoraggio e analisi degli interventi regionali a favore dei giovani.
2. I dati raccolti a seguito delle attività di cui al comma 1, sono inseriti in un sistema informativo specifico, di cui al sistema informativo regionale (SIR), conforme alle disposizioni della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 marzo, una relazione sugli esiti del monitoraggio svolto; il Consiglio regionale può approvare atti di indirizzo nel corso della sessione di cui all’articolo 18.
1.
2.
3.
CAPO III
Politiche settoriali
Art. 9
Studio e formazione
1. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), la Regione:
a) promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica, favorisce l’educazione civica e l'evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro e ne promuove il successo formativo;
b) valorizza e incentiva le iniziative volte al contrasto della dispersione scolastica;
c) promuove la coerenza tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro e, a tal fine, nell'ambito della programmazione di settore, individua strumenti di raccordo tra le politiche attive della formazione, della ricerca e del lavoro, con particolare attenzione ai giovani;
d) promuove l’integrazione dei servizi di istruzione, educazione non formale e informale, formazione e lavoro rivolti ai giovani;
e) favorisce l'accesso dei giovani all'istruzione terziaria, al fine di facilitarne l'accrescimento delle competenze professionali.
2. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizione in materia di ricerca e innovazione), la Regione sostiene la partecipazione dei giovani toscani a percorsi di alta formazione e promuove sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo per attuare interventi che migliorino la condizione occupazionale dei giovani.
Art. 10
Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
1. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui alla l.r. 32/2002 , la Regione:
a) promuove esperienze formative, orientative e professionalizzanti al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
b) sostiene l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e supporta l'acquisizione di competenze necessarie al loro sviluppo professionale;
c) individua misure di politica attiva del lavoro dirette alla stabilizzazione occupazionale dei giovani.
2. La Regione, nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 4, promuove e supporta le attività legate alla mobilità europea e internazionale, come opportunità di acquisizione, da parte dei giovani, di competenze e conoscenze utili al loro percorso di crescita professionale.
Art. 11
Sostegno all’imprenditorialità
1. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), la Regione:
a) riconosce l’imprenditorialità giovanile come volano della crescita e dello sviluppo del territorio;
b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell’imprenditoria;
c) promuove e sostiene azioni volte a favorire l'inserimento dei giovani nel sistema delle imprese della Toscana, anche attraverso la predisposizione di servizi di informazione e consulenza;
d) favorisce le iniziative finalizzate all’innovazione tecnologica, alla transizione all’economia digitale e all’introduzione dei principi dell’economia circolare.
2. La Regione, altresì, promuove e sostiene progetti per l’avvio di nuove imprese giovanili del settore agricolo nell’ambito delle leggi regionali in materia.
Art. 12
Emancipazione abitativa
1. La Regione promuove condizioni di particolare favore per l’accesso, da parte dei giovani, a misure a sostegno dell’autonomia abitativa.
Art. 13
Partecipazione, cittadinanza attiva e sociale
1. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), la Regione:
a) promuove e valorizza il servizio civile regionale, quale risorsa della comunità, attraverso l’attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali ed educativi della comunità;
b) favorisce l’esperienza del servizio civile come opportunità di cittadinanza attiva, di impegno solidaristico e di acquisizione di conoscenze e competenze.
2. La Regione promuove interventi volti a favorire il protagonismo giovanile e la partecipazione e l'inclusione attiva dei giovani nella comunità.
3. Nell’ambito degli interventi di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la Regione favorisce forme innovative di partecipazione dei giovani ai processi decisionali.
Art. 14
Cultura, sport e legalità
1. La Regione sostiene il pluralismo dell’offerta culturale, lo sviluppo di proposte progettuali innovative e le attività dei giovani artisti attivi in Toscana nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).
2. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) e della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), la Regione riconosce l’attività sportiva come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento dello stile di vita.
3. La Regione sostiene interventi per prevenire e contrastare il disagio giovanile, attraverso la diffusione sia della conoscenza dei principi costituzionali, sia della cultura della legalità e della conoscenza del vivere civile, per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, anche mediante gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).
Art. 15
Diritto alla salute e tutela dell'ambiente
1. La Regione riconosce il diritto alla salute delle giovani generazioni, come diritto sociale fondamentale, attraverso interventi appositamente dedicati per garantirne l'attuazione nell’ambito delle azioni di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
2. La Regione concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Toscana, anche attraverso l'impegno attivo e la diffusione di una cultura sostenibile tra i giovani toscani.
Art. 9
Studio e formazione
1. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), la Regione:
a) promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica, favorisce l’educazione civica e l'evoluzione dei sistemi di istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro e ne promuove il successo formativo;
b) valorizza e incentiva le iniziative volte al contrasto della dispersione scolastica;
c) promuove la coerenza tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro e, a tal fine, nell'ambito della programmazione di settore, individua strumenti di raccordo tra le politiche attive della formazione, della ricerca e del lavoro, con particolare attenzione ai giovani;
d) promuove l’integrazione dei servizi di istruzione, educazione non formale e informale, formazione e lavoro rivolti ai giovani;
e) favorisce l'accesso dei giovani all'istruzione terziaria, al fine di facilitarne l'accrescimento delle competenze professionali.
2. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizione in materia di ricerca e innovazione), la Regione sostiene la partecipazione dei giovani toscani a percorsi di alta formazione e promuove sinergie fra alta formazione, ricerca, professioni e mondo produttivo per attuare interventi che migliorino la condizione occupazionale dei giovani.
1.
2.
Art. 10
Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
1. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui alla l.r. 32/2002 , la Regione:
a) promuove esperienze formative, orientative e professionalizzanti al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
b) sostiene l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e supporta l'acquisizione di competenze necessarie al loro sviluppo professionale;
c) individua misure di politica attiva del lavoro dirette alla stabilizzazione occupazionale dei giovani.
2. La Regione, nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 4, promuove e supporta le attività legate alla mobilità europea e internazionale, come opportunità di acquisizione, da parte dei giovani, di competenze e conoscenze utili al loro percorso di crescita professionale.
1.
2.
Art. 11
Sostegno all’imprenditorialità
1. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), la Regione:
a) riconosce l’imprenditorialità giovanile come volano della crescita e dello sviluppo del territorio;
b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell’imprenditoria;
c) promuove e sostiene azioni volte a favorire l'inserimento dei giovani nel sistema delle imprese della Toscana, anche attraverso la predisposizione di servizi di informazione e consulenza;
d) favorisce le iniziative finalizzate all’innovazione tecnologica, alla transizione all’economia digitale e all’introduzione dei principi dell’economia circolare.
2. La Regione, altresì, promuove e sostiene progetti per l’avvio di nuove imprese giovanili del settore agricolo nell’ambito delle leggi regionali in materia.
1.
2.
Art. 12
Emancipazione abitativa
1. La Regione promuove condizioni di particolare favore per l’accesso, da parte dei giovani, a misure a sostegno dell’autonomia abitativa.
1.
Art. 13
Partecipazione, cittadinanza attiva e sociale
1. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), la Regione:
a) promuove e valorizza il servizio civile regionale, quale risorsa della comunità, attraverso l’attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali ed educativi della comunità;
b) favorisce l’esperienza del servizio civile come opportunità di cittadinanza attiva, di impegno solidaristico e di acquisizione di conoscenze e competenze.
2. La Regione promuove interventi volti a favorire il protagonismo giovanile e la partecipazione e l'inclusione attiva dei giovani nella comunità.
3. Nell’ambito degli interventi di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la Regione favorisce forme innovative di partecipazione dei giovani ai processi decisionali.
1.
2.
3.
Art. 14
Cultura, sport e legalità
1. La Regione sostiene il pluralismo dell’offerta culturale, lo sviluppo di proposte progettuali innovative e le attività dei giovani artisti attivi in Toscana nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).
2. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) e della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), la Regione riconosce l’attività sportiva come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento dello stile di vita.
3. La Regione sostiene interventi per prevenire e contrastare il disagio giovanile, attraverso la diffusione sia della conoscenza dei principi costituzionali, sia della cultura della legalità e della conoscenza del vivere civile, per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, anche mediante gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).
1.
2.
3.
Art. 15
Diritto alla salute e tutela dell'ambiente
1. La Regione riconosce il diritto alla salute delle giovani generazioni, come diritto sociale fondamentale, attraverso interventi appositamente dedicati per garantirne l'attuazione nell’ambito delle azioni di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
2. La Regione concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Toscana, anche attraverso l'impegno attivo e la diffusione di una cultura sostenibile tra i giovani toscani.
1.
2.
CAPO IV
Partecipazione
Art. 16
Tavolo Giovani
1. È istituito il Tavolo Giovani presso la Giunta regionale, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, per la consultazione, il coordinamento, la collaborazione e l’informazione con le realtà associative toscane, pubbliche e private, rilevanti per la promozione delle politiche dedicate ai giovani e la rappresentazione delle esigenze di riferimento.
2. Il Tavolo Giovani, nell’ambito delle competenze della Giunta regionale, è strumento di partecipazione per le politiche giovanili regionali.
3. Il Tavolo Giovani contribuisce allo scambio di buone prassi, al dialogo tra i soggetti aderenti e al confronto con le strutture della Giunta regionale.
4. Per la partecipazione al Tavolo Giovani i soggetti aderenti sottoscrivono un protocollo approvato dalla Giunta regionale che definisce gli impegni delle parti.
5. La struttura di cui all’articolo 5 assicura le attività di supporto e le funzioni di segreteria al Tavolo Giovani.
Art. 17
Territorio ed eventi
1. La Regione organizza iniziative rivolte ai giovani, finalizzate alla promozione della loro autonomia, o partecipa alla loro realizzazione.
2. La Regione, al fine di valorizzare i percorsi di autonomia dei giovani, istituisce la “Giornata regionale dei giovani”, con cadenza biennale.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, possono essere svolte in collaborazione anche con soggetti attivi nelle politiche giovanili, al di fuori del contesto regionale, ed in coordinamento con iniziative di altre regioni, dedicate ai giovani.
Art. 16
Tavolo Giovani
1. È istituito il Tavolo Giovani presso la Giunta regionale, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, per la consultazione, il coordinamento, la collaborazione e l’informazione con le realtà associative toscane, pubbliche e private, rilevanti per la promozione delle politiche dedicate ai giovani e la rappresentazione delle esigenze di riferimento.
2. Il Tavolo Giovani, nell’ambito delle competenze della Giunta regionale, è strumento di partecipazione per le politiche giovanili regionali.
3. Il Tavolo Giovani contribuisce allo scambio di buone prassi, al dialogo tra i soggetti aderenti e al confronto con le strutture della Giunta regionale.
4. Per la partecipazione al Tavolo Giovani i soggetti aderenti sottoscrivono un protocollo approvato dalla Giunta regionale che definisce gli impegni delle parti.
5. La struttura di cui all’articolo 5 assicura le attività di supporto e le funzioni di segreteria al Tavolo Giovani.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 17
Territorio ed eventi
1. La Regione organizza iniziative rivolte ai giovani, finalizzate alla promozione della loro autonomia, o partecipa alla loro realizzazione.
2. La Regione, al fine di valorizzare i percorsi di autonomia dei giovani, istituisce la “Giornata regionale dei giovani”, con cadenza biennale.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, possono essere svolte in collaborazione anche con soggetti attivi nelle politiche giovanili, al di fuori del contesto regionale, ed in coordinamento con iniziative di altre regioni, dedicate ai giovani.
1.
2.
3.
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 18
Sessione del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno, in una sessione di lavori dedicata alle politiche giovanili.
Art. 19
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 18
Sessione del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno, in una sessione di lavori dedicata alle politiche giovanili.
1.
Art. 19
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.