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Legge regionale 6 agosto 2020, n. 80

Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 80, parte prima, del 10 agosto 2020

Art. 5
Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 30/2003
1. Il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande. La Regione controlla il mantenimento del requisito della principalità di cui all’articolo 7 su tutte le aziende agrituristiche almeno ogni tre anni. Il controllo sugli altri requisiti è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.