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Legge regionale 6 agosto 2020, n. 80

Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 80, parte prima, del 10 agosto 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Per adeguarsi alla normativa nazionale è necessario introdurre un obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche, previsto per tutte le strutture ricettive, e la relativa sanzione in caso di violazione;


2. Tenuto conto dell’esperienza maturata nel corso degli anni e al fine di assicurare una miglior tutela del territorio rurale, si interviene per disciplinare ulteriormente l’ospitalità in spazi aperti. In particolare, vengono introdotti nuovi limiti numerici che le aziende agricole devono rispettare nell’esercizio di tale forma di attività agrituristica. Si tratta dei limiti relativi alla superficie minima aziendale, al numero di ospiti, al numero massimo di piazzole allestibili direttamente dall’imprenditore;


3. Sempre al fine di salvaguardare il territorio rurale e, di conseguenza, il paesaggio toscano è opportuno eliminare la possibilità di utilizzare ai fini agrituristici volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica e da trasferimenti di volumetrie e limitare la realizzazione di impianti igienico sanitari in un unico manufatto;


4. Con riferimento alla vigilanza e controllo viene spostata la competenza dalla Regione ai comuni per il controllo sul rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto sono i comuni che ricevono gli elaborati redatti dai progettisti abilitati che asseverano le relazioni a corredo dei titoli abilitativi edilizi;


5. Al fine di assicurare una costante verifica del rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola viene previsto che il controllo sia effettuato su tutte le imprese agrituristiche almeno ogni tre anni;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.