Legge regionale 6 agosto 2020, n. 80
Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 80, parte prima, del 10 agosto 2020
Art. 3
Immobili destinati all'attività agrituristica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente:
“
c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da:
1) interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 71, comma 1, lettera l), della l.r. 65/2014 ;
2) addizioni volumetriche di cui all’articolo 71, comma 1, lettera g), della l.r. 65/2014 ;
3) addizione volumetrica di cui all’articolo 71, comma 1 bis, e all’articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014 ;
4) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 71, comma 1, lettera c). della l.r. 65/2014 ;
5) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’articolo 71, comma 1, lettera h), della l.r. 65/2014 ;
6) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 134, comma 1, lettera i).
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.