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Legge regionale 6 agosto 2020, n. 80

Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 80, parte prima, del 10 agosto 2020

Art. 2
Ospitalità in spazi aperti. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 13 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Ospitalità in spazi aperti
1. L’ospitalità in spazi aperti, in tende o ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di facile rimozione, è svolta:
a) in aziende con una superficie minima di 5 ettari detenuta all’interno di un singolo comune o, qualora essa sia costituita da terreni contigui ricadenti in comuni diversi, di due comuni;
b) nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola, rispettando contemporaneamente i seguenti limiti:
1) sei ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale;
2) una tenda o altro mezzo di cui al comma 1 per piazzola;
3) novanta ospiti per azienda;
4) 35 piazzole per azienda.
2. Gli ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di cui al comma 1 sono individuati dal regolamento di attuazione, che ne specifica anche le caratteristiche.
3. L’ospitalità in spazi aperti è preclusa nelle aree individuate con delibera del Consiglio comunale.
4. I mezzi di soggiorno di cui al comma 1 possono essere allestiti dall’imprenditore agricolo in non più di dodici piazzole. Nello stesso limite è ammessa, compatibilmente con la vigente disciplina urbanistica ed edilizia, la dotazione di piazzole fornite di allacciamenti per impianti igienico-sanitari. I mezzi allestiti dall’imprenditore agricolo devono essere rimossi, nel rispetto della normativa nazionale vigente, quando non più necessari allo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.