Legge regionale 4 agosto 2020, n. 75
Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022.
Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 6 agosto 2020
Art. 9
Sostegno alle imprese del “sistema neve” in Toscana
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, anche ai sensi della comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, contributi fino all’importo massimo di euro 1.288.000,00 per l’anno 2020 ed euro 382.000,00 per l'anno 2021 (2) quale sostegno finanziario della Regione Toscana a favore del sistema neve mirato, sia a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici, sia al rinnovo della vita tecnica degli impianti stessi nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’
articolo 59, comma 3, della legge 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).

1 bis. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, quale sostegno finanziario della Regione Toscana a favore del sistema neve, mirato a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’articolo 59, comma 3, della legge 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015). Il contributo è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. (4)
2 bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma, definisce le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di determinazione, di attribuzione, di verifica e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 bis, e le ipotesi di revoca e recupero, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese). (4)
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, fino a un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025–2027. (4)
2. La Giunta regionale individua, con deliberazione, le tipologie di intervento ammissibili ai contributi di cui al comma 1, definendo le relative modalità di attribuzione alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio ad essi.
3. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 1.288.000,00 per l’anno 2020 ed euro 382.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte:
a) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;
b) per euro 382.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021;
c) per euro 288.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020. (3)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.