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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 71

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto. (1)

Regolamento regionale 10 dicembre 2021, n. 48/r.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 6
Stato di abbandono degli immobili e banca dati
1. Lo stato di abbandono costituisce ostacolo alla realizzazione di equi rapporti sociali e alla migliore riproduzione del patrimonio territoriale, nella sua qualità di bene comune ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2. La Giunta regionale promuove, ai sensi dell’articolo 9, la costituzione della banca dati pubblica dei beni comuni, implementata dalle segnalazioni dei cittadini attivi e degli enti pubblici ed organizzata in sezioni che distinguono:
a) i beni comuni presenti nel territorio regionale;
b) i beni comuni in stato di abbandono come identificati dal regolamento, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera i);
c) le esperienze realizzate e tutti gli atti inerenti ai beni comuni.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento della banca dati e di raccordo con gli enti regionali e gli enti locali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.