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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 71

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto. (1)

Regolamento regionale 10 dicembre 2021, n. 48/r.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 5
Cittadini attivi
1. Tutti coloro che vivono sul territorio regionale sono soggetti attivi, sia come singoli, sia attraverso formazioni sociali, per iniziative di cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni e, in particolare, possono:
avanzare proposte e assumere iniziative per il governo collaborativo di beni comuni;
rivolgere istanze, agli enti regionali ed agli enti locali, per segnalare omissioni o inerzie nell’esercizio dei poteri amministrativi sui beni comuni;
mettere a disposizione beni di loro proprietà affinché siano presi in considerazione ai fini dell’attuazione della presente legge.
2. I soggetti associativi che intendono svolgere le attività oggetto della presente legge rispettano i valori della Costituzione e osservano i criteri di democraticità per la formazione della volontà sociale.
3. I cittadini attivi si impegnano a gestire il bene comune assegnato secondo i principi e le procedure della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.