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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 71

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto. (1)

Regolamento regionale 10 dicembre 2021, n. 48/r.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 4
Criteri
1. La collaborazione tra cittadini attivi, enti regionali, enti locali e altri soggetti privati inerente ai beni comuni osserva i seguenti criteri, anche in attuazione dello Statuto:
a) semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni, a tutti i livelli, e realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità;
b) responsabilità, nell’accezione di collaborazione che risulti orientata alla produzione di risultati utili, al mantenimento della finalità pubblica del bene comune e sia effettivamente orientata a perseguire l'interesse generale e ad avere un impatto positivo sulle comunità locali in termini di coesione sociale;
c) cooperazione e inclusività, in quanto gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, attengono a una organizzazione cooperativa, inclusiva e non di mercato, della vita associata e, pertanto, non sono soggetti alle procedure di evidenza pubblica nei casi consentiti dalla normativa vigente;
d) pari opportunità fra donne e uomini e valorizzazione della differenza di genere, rifiuto di ogni discriminazione;
e) sostenibilità, per il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale;
f) adeguatezza e differenziazione, affinché le forme di collaborazione tra cittadini, enti regionali, enti locali e altri soggetti privati, avvicinino ai cittadini, nella più ampia misura, l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche;
g) sussidiarietà sociale, per il superamento delle disuguaglianze economiche e sociali e per favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.
h) promozione di piattaforme informative internet aperte alla cittadinanza e alle pubbliche amministrazioni per favorire lo scambio e la diffusione delle informazioni.
2. Gli enti regionali e gli enti locali garantiscono l’osservanza dei criteri di cui al presente articolo e monitorano a tal fine la gestione dei beni comuni, nonché l'attuazione dei patti di collaborazione di cui all’articolo 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.