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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 71

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto. (1)

Regolamento regionale 10 dicembre 2021, n. 48/r.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) beni comuni: i beni intesi quali beni materiali, immateriali e digitali, che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future, per i quali i cittadini si attivano per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
b) cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione, gestione e manutenzione dei beni comuni;
c) gestione condivisa: uso pubblico e fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di inclusività e integrazione;
d) rigenerazione: recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività e integrazione;
e) enti regionali: la Regione, le aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale, gli enti e organismi dipendenti dalla Regione;
f) enti locali: comuni e province toscane, Città metropolitana di Firenze, loro consorzi, associazioni e agenzie, i loro enti e organismi dipendenti o strumentali, gli enti gestori dei beni di uso civico di cui al capo II della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.