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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 71

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto. (1)

Regolamento regionale 10 dicembre 2021, n. 48/r.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione ai sensi degli articoli 1, 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 43 e 45, e in particolare dell'Sito esternoarticolo 118, quarto comma, della Costituzione , dà attuazione al principio di sussidiarietà sociale di cui agli articoli 58 e 59 dello Statuto, favorendo la cittadinanza attiva, promuovendo la diffusione della cultura dei beni comuni e del loro governo collaborativo, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e coinvolgendo soggetti sociali ed imprenditoriali.
2. Con la presente legge la Regione dà altresì attuazione all’articolo 4, lettera m bis), dello Statuto sulla tutela e la valorizzazione dei beni comuni e delinea principi per la loro gestione e fruizione in Toscana per le seguenti finalità:
a) tutela del benessere di tutte le persone presenti sul territorio regionale, nonché della vita delle generazioni future;
b) promozione della coesione sociale e dello spirito di mutua collaborazione tra pubblica amministrazione, cittadinanza attiva e altre formazioni sociali;
c) rivitalizzazione degli strumenti della democrazia rappresentativa.
3. Gli enti regionali e locali applicano la presente legge operando secondo principi di trasparenza, e imparzialità e assicurano il più ampio coinvolgimento delle espressioni di cittadinanza attiva.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.