Legge regionale 24 luglio 2020, n. 69
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020
- Riferimenti attivi - norma che modifica:
INDICE
PREAMBOLO
2. La Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 45.
3. La Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell’assegno ad personam di cui all’art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale, possano concorrere a superare il limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 46