Legge regionale 24 luglio 2020, n. 69
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 50 dello Statuto;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che la regolamentazione dei profili professionali del personale degli uffici stampa degli enti pubblici siano affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, gli articoli 2 e 45, in tema di modalità per l’equiparazione dei trattamenti economici di dipendenti provenienti da diversi comparti di contrattazione;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e, in particolare, l’articolo 1, comma 160, che ha inserito il comma 5 bis nell’articolo 9 della l. 150/2000 , secondo il quale: “Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro”;
Viste le sentenze della Corte costituzionale 9 gennaio 2019, n. 10; 17 aprile 2019, n. 81 e 15 giugno 2020, n. 112;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto tra L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le organizzazioni sindacali in data 21 maggio 2018 e, in particolare, l’articolo 18 bis per l’istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione e la relativa dichiarazione congiunta n. 8 secondo la quale, con riferimento al citato articolo, “le parti del presente contratto, con l'intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 , convengono sull’opportunità di definire, in un'apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , che provveda a disciplinare l'applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria”;
Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione), per l’applicazione, tra l’altro, al personale con funzioni di giornalista in servizio presso le agenzie di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, del contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 “Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione” e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale”);
Considerato quanto segue:
1. La l.r. 43/2006 , nell’istituire le strutture speciali per le attività di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, in coerenza con quanto previsto dalla l. 150/2000 , ha provveduto, nelle more dell’attuazione dell’articolo 9, comma 5, della medesima l. 150/2000 , a riconoscere al personale giornalista iscritto all’Ordine dei giornalisti, l’applicazione, per quanto inerente il trattamento giuridico ed economico, delle previsioni contrattuali di cui al CNLG. Successivamente la l.r. 9/2011 ha disposto l'istituzione di un ufficio stampa per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale, stabilendo che al relativo personale si applica lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal CNLG e abrogando conseguentemente le disposizioni della l.r. 43/2006 che si riferivano al Consiglio regionale e all'Agenzia di informazione dello stesso;
2. Nell’anno 2018, il CCNL Funzioni locali 2016 – 2018 ha previsto l’istituzione di nuovi profili professionali per il relativo personale, delineando la figura di “giornalista pubblico”, cui si applicano le disposizioni del CCNL del comparto di riferimento;
3. Con la dichiarazione congiunta n. 8 al sopracitato CCNL si è definita la necessità di un’apposita sequenza contrattuale, da adottarsi nel confronto partecipativo anche delle organizzazioni sindacali dei giornalisti, per l’adozione di una specifica regolazione di raccordo per la definizione, anche attraverso tabelle di equiparazione, delle modalità per il reinquadramento del personale giornalista nell’ambito del CCNL di riferimento;
4. La sentenza della Corte costituzionale 10/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale del Lazio 9/2017 nella parte in cui prevede l’applicazione del CNLG nei confronti del personale giornalista, iscritto all’albo dei giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa della Regione e la sentenza della Corte costituzionale 81/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 5/2018, nella parte in cui, analogamente, prevedeva l’applicazione al personale giornalistico del contratto giornalistico;
5. La sentenza della Corte costituzionale 15 giugno 2020, n. 112, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 7/2001, nella parte in cui prevede l’applicazione al personale giornalista dell’ente del CNLG;
6. Alla data di approvazione della presente legge non risulta ancora adottata alcuna specifica regolamentazione contrattuale per l’equiparazione indicata;
7. Solo con la l. 160/2019 , in vigore dal 1° gennaio 2020, il legislatore nazionale ha provveduto, nelle more dell’adozione della regolamentazione contrattuale citata, a fornire indicazione in merito alle modalità di reinquadramento del personale giornalista nell’ambito del CCNL, in particolare prevedendo il possibile mantenimento del “trattamento in godimento” e, quindi, sotto il profilo retributivo, il mantenimento del trattamento economico più favorevole attraverso il riconoscimento di un assegno “ad personam” riassorbibile, ai sensi dell’articolo 2 del d. lgs. 165/2001 , e rinviando nuovamente, a tal fine, alla futura disciplina contrattuale;
8. La necessità di una specifica regolamentazione contrattuale, per definire compiutamente le modalità dell’inquadramento del personale con funzioni di giornalista nell’ambito del CCNL di riferimento è stata altresì ribadita dalla stessa Corte costituzionale che, con la sopracitata sentenza 112/2020, nel ricondurre alla competenza del legislatore nazionale la regolamentazione in materia, ha sottolineato la necessità di un intervento regolativo di natura contrattuale, in una disciplina di equiparazione che deve trovare la propria fonte in un contratto negoziato con le rappresentanze sindacali dei giornalisti, attraverso l'attivazione di una specifica area di contrattazione;
9. Nel perdurare della vigenza della l.r. 43/2006 e della l.r. 9/2011 , la Regione Toscana si è attivata, nelle apposite sedi istituzionali, al fine di dare impulso all’intervento contrattuale, per la definizione delle modalità per operare il richiesto reinquadramento, nella piena consapevolezza della necessità di dare la più rapida attuazione al disposto normativo e contrattuale, fornendo, anche a fini deflattivi del contenzioso, adeguata certezza in merito alle citate modalità;
10. Il personale giornalista della Regione Toscana risulta, in massima parte, inquadrato in forza di concorso pubblico per titoli ed esami per il profilo di giornalista, con applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dal CNLG, evidenziandosi ancor più la necessità di dettare una disciplina per il relativo reinquadramento, che assicuri anche certezza giuridica alle posizioni soggettive coinvolte, disciplina contenuta nella presente legge, in un intervento normativo regionale suppletivo, con valenza solo transitoria, nell’attesa della dovuta regolamentazione contrattuale;
11. Nelle more dell’adozione della prevista sequenza contrattuale, è quindi necessario procedere a dettare disposizioni inerenti all’inquadramento del personale giornalista della Regione Toscana, in servizio presso l’Agenzia di informazione della Giunta regionale e in servizio presso il Consiglio regionale, nell’ambito del CCNL funzioni locali, provvedendo a definirne, in via transitoria, il relativo trattamento giuridico ed economico, con la modifica e parziale abrogazione delle disposizioni di cui alla l.r. 43/2006 ;
12. L’intervento legislativo regionale appare urgente considerato che nell’ambito della proposta di rendiconto per l’anno 2020 della Regione Toscana, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, già con atto di convocazione dell’adunanza plenaria del 29 giugno 2020, evidenzia talune criticità che particolarmente si appuntano nei dubbi di legittimità costituzionale sulle citate l.r. 43/2006 e l.r. 9/2011 , per quanto le medesime prevedono in ordine all’applicazione del CNLG al personale giornalista, ed a tali rilievi promossi dalla Magistratura contabile la presente legge intende fornire adeguato riscontro;
13. Alla luce di quanto sopra esposto, relativamente ai nuovi principi in tema di inquadramento del personale giornalistico, appare necessario modificare la disciplina organizzativa dell'ufficio stampa del Consiglio regionale contenuta nella l.r. 9/2001 ;
14. L’equiparazione, in particolare sotto il profilo del trattamento economico dei dipendenti cui si è applicato il CNLG, deve ispirarsi ai consolidati principi, di fonte normativa come giurisprudenziale, della parità di trattamento economico dei dipendenti provenienti da diversi comparti di contrattazione e della irriducibilità del medesimo trattamento in applicazione del generale principio civilistico del divieto di “reformatio in pejus”;
15. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
2. La Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 45.
3. La Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell’assegno ad personam di cui all’art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale, possano concorrere a superare il limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 46