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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 69

Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 7
Responsabile dell'Ufficio stampa. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 9/2011
1. L'articolo 4 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 4 Responsabile dell'Ufficio stampa
1. L'incarico di responsabile dell'Ufficio stampa è conferito dal Segretario generale ad un dirigente di ruolo del Consiglio regionale iscritto negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'
Sito esternoarticolo 26 della legge 3 febbraio 1963 n. 69
(Ordinamento della professione di giornalista).
2. In caso di carenze della struttura organizzativa del Consiglio regionale l'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, ai sensi dell'
articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ad un soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell'amministrazione regionale, in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal medesimo articolo 13, comma 2, del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'
Sito esternoarticolo 26 della l. 69/1963
.
3. Il responsabile, oltre a esercitare le ordinarie funzioni di cui all’
articolo 9 della l.r. 1/2009
, in particolare:
a) dirige e coordina, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza;
b) impartisce le direttive tecnico-professionali, definendo le attività, stabilendo gli orari per l'attività del personale assegnato, nonché le necessarie disposizioni per il regolare andamento del servizio;
c) assicura il costante raccordo con le strutture organizzative del Consiglio regionale per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte;
d) contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione previsti dall'
articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
(Norme e interventi in materia di comunicazione e informazione. Comitato regionale per le comunicazioni) e risponde all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi;
e) assicura i rapporti con i soggetti terzi;
f) assume la responsabilità di direzione delle pubblicazioni di ogni tipo curate dal Settore per il Consiglio regionale.
”.

Note del Redattore:

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2. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 45.

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3. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell’assegno ad personam di cui all’art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale, possano concorrere a superare il limite di cui all’Sito esternoart. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , recante «Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.