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Legge regionale 23 luglio 2020, n. 68

Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale



Visto l'articolo 117, commi terzo, quarto e quinto della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);


Considerato quanto segue:


1. È opportuno completare il quadro dei moduli unici regionali per le attività commerciali intervenendo anche nelle fattispecie residuali per le quali non siano ancora stati raggiunti accordi in sede di Conferenza unificata e per fattispecie specifiche previste dalla legge regionale;


2. È necessario rendere più chiare le disposizioni in materia di requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, distinguendo tra attività rivolte a un pubblico generico e attività rivolte ad una cerchia limitata di persone, come previsto dall’Sito esternoarticolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e tenuto altresì conto della circolare Ministero dello Sviluppo economico n. 3656/C del 12/09/2012, indirizzata alle regioni, con la quale è stato chiarito che il possesso dei requisiti professionali non è richiesto nei casi in cui la somministrazione sia effettuata con modalità o in spazi nei quali l’accesso non è consentito liberamente in quanto è richiesto il previo possesso di un titolo di ingresso o è riservato a determinati soggetti;


3. È opportuno intervenire sulla durata delle iniziative nelle quali si effettua la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;


4. È opportuno intervenire a disciplinare anche la tipologia dei mercatini degli hobbisti, in considerazione della diffusione e rilevanza che il fenomeno ha assunto;


5. L’aggiornamento della disciplina nazionale in tema di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori ad uso privato rende necessario l’adeguamento delle disposizioni regionali in materia;


6. È opportuno eliminare la previsione secondo la quale l’organizzatore della manifestazione fieristica deve presentare, contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche un’autocertificazione relativa alla qualificazione della manifestazione in quanto l’eventuale qualificazione della manifestazione è dichiarata nella SCIA;


7. È opportuno intervenire sulle disposizioni in materia di sanzioni al fine di chiarire quali siano le specifiche fattispecie ad esse soggette onde evitare difficoltà interpretative ed applicative per gli operatori;


Approva la presente legge

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 62/2018
1. Il punto 10 del preambolo della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), è sostituito dal seguente:
10. Al fine di rispondere ad esigenze emerse sul territorio, si introduce la disciplina del fenomeno, largamente diffuso, della somministrazione temporanea effettuata nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari ed eventi e manifestazioni organizzati da enti del terzo settore. Vengono stabilite regole relative alla durata degli eventi stessi.
Art. 2
Modulistica. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 62/2018
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
Art. 3 bis Modulistica
1. I moduli relativi alle istanze, alle segnalazioni e alle comunicazioni previste nella presente legge, non compresi tra i moduli unici regionali approvati a seguito di accordi in sede di Conferenza unificata, sono definiti con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale
.”.
Art. 3
Requisiti professionali. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 62/2018
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
5 bis. La Regione incentiva la partecipazione volontaria, a proprie spese, degli operatori in attività ai corsi di aggiornamento di cui al comma 5, attraverso la predisposizione di un piano annuale per la concessione di buoni formativi
Art. 4
Definizioni. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 62/2018
j bis) per hobbisti, gli operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell’articolo 40 bis
;”
j ter) per mercatini degli hobbisti, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono su aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate agli hobbisti di cui alla lettera j bis)
; “.
Art. 5
Attività mediante posteggio. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 62/2018
1. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 62/2018 dopo le parole: “
il titolare
” sono inserite le seguenti: “,
anche se abbia concesso in affitto l’azienda o un ramo di essa
,”
Art. 6
Mercatini degli hobbisti. Inserimento dell’articolo 40 bis nella l.r. 62/2018
1. Dopo l’articolo 40 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
Art. 40 bis Mercatini degli hobbisti
1. Nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.
2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività.
3. Gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
4. Ai fini del rilascio del tesserino, l’hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
5. Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.
6. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:
a) le generalità e la fotografia del partecipante;
b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei.
7. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
8. Ciascun hobbista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.
9. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 in materia di pubblicità dei prezzi.
10. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11.
”.
Art. 7
Piano e regolamento comunali. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 62/2018
1. Dopo il comma 9 dell’articolo 43 della l.r. 62/2018 è aggiunto il seguente:
9 bis. Il Comune può individuare, nei nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e ,nei posteggi resisi liberi in tali manifestazioni, particolari specializzazioni merceologiche, oppure limitare la vendita di particolari prodotti
.”
Art. 8
Obbligo di regolarità contributiva. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 62/2018
1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 44 della l.r. 62/2018 sono aggiunte le seguenti parole: “, fatta salva l’ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l’esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all’articolo 127, comma 1, lettera e)”.
Art. 9
Esercizio dell’attività. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 62/2018
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
1 bis. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), d) e g).
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 48 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
1 ter. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 53, comma 1, lettere c bis), e), f), h), i) e j), nonché quelle effettuate nelle sedi delle associazioni e dei circoli di cui al regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) e quelle effettuate in contesti in cui l’accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o è riservato a determinati soggetti
.”.
Art. 10
Attività temporanea. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 62/2018
1. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 62/2018 dopo la parola: “
consecutiv
i” sono aggiunte le seguenti: “
o comprendenti due fine settimana consecutivi
”.
2. Al comma 7 dell’articolo 52 della l.r. 62/2018 , la parola “
regione
” è sostituita dalla parola “
ragione
”.
Art. 11
Attività non soggette a requisiti comunali. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 62/2018
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 62/2018 le parole “
e sui mezzi di trasporto pubblico
” sono soppresse.
c bis) sui mezzi di trasporto pubblico
;”.
Art. 12
Contenitori-distributori mobili ad uso privato. Modifiche all’articolo 70 della l.r. 62/2018
1. Il comma 2 dell’articolo 70 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:
2. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato all'interno di attività agricole e agromeccaniche è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell'attivazione, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi
.”
Art.13
Qualificazione delle manifestazioni fieristiche. Modifiche all’articolo 81 della l.r. 62/2018
Art. 14
Sospensione volontaria dell’attività di commercio su aree pubbliche. Modifiche all’articolo 87 della l.r. 62/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 87 della l.r. 62/2018 , le parole “
centoventi giorni
” sono sostituite dalle parole “
quattro mesi
”.
Art. 15
Subingresso. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 62/2018
1. Nell’alinea del comma 6 dell’articolo 90 della l.r. 62/2018 , dopo le parole: “
e comunque
” sono inserite le seguenti: “
entro un anno dalla morte del titolare
.”.
2. Le lettere a) e b) del comma 6 dell’articolo 90 della l.r. 62/2018 sono abrogate.
Art. 16
Pubblicità dei prezzi. Modifiche all’articolo 103 della l.r. 62/2018
Art. 17
Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio. Modifiche all’articolo 113 della l.r. 62/2018
1. Il comma 3 dell’articolo 113 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:
3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:
a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 14;
2) articolo 15, commi 2 e 3;
3) articolo 17, comma 4;
4) articolo 18, comma 3;
5) articolo 19, comma 9;
6) articolo 20;
7) articolo 21, commi 3 e 8;
8) articolo 23, comma 2;
9) articolo 24;
10) articolo 26, commi da 2 a 5;
11) articolo 27, comma 2;
b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 29;
2) articolo 30, commi 2, 3, 4 e 6;
3) articolo 31;
c) le disposizioni in materia di forme speciali di commercio al dettaglio di cui agli articoli da 73 a 78;
d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 86;
2) articolo 89;
3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
4) articolo 91;
5) articolo 92, comma 1;
e) la disposizione in materia di pubblicità degli orari di cui all'articolo 99, comma 1;
f) la disposizione in materia di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 100, commi 1, 3 e 4;
g) gli obblighi contenuti nel regolamento di cui all’articolo 4;
h) le disposizioni in materia di vendita di farmaci di cui all'Sito esternoarticolo 5, comma 2, del d.l. 223/2006 .”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 113 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
3 bis. Chiunque violi le disposizioni in materia di vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli da 102 a 109 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 500,00 a euro 3.000,00, in caso di un esercizio di vicinato;
b) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, in caso di una media struttura di vendita;
c) da euro 1.500,00 a euro 9.000,00, in caso di una grande struttura di vendita
.”
3. Al comma 6 dell’articolo 113 della l.r. 62/2018 le parole: “
lettere b), c), d), e), g) ed h
)” sono sostituite dalle seguenti: “
lettere a), b), c), d), f), g) ed h)
”.
Art. 18
Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche all’articolo 114 della l.r. 62/2018
1. Il comma 2 dell’articolo 114 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:
2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro
3.000,00 chiunque violi:
a) le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 48, commi 1 bis, 2, 3 4 e 6;
2) articolo 50, commi 2 e 3;
3) articolo 52, commi 2 e 4;
4) articolo 53, commi 2 e 4;
5) articolo 54, commi 2 e 4;
b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 86;
2) articolo 89;
3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
4) articolo 91;
c) le disposizioni in materia di pubblicità degli orari di cui all’articolo 99, comma 1;
d) le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 100, commi 7, 8 e 9.
”.
Art. 19
Esecuzione coattiva. Modifiche all’articolo 115 della l.r. 62/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 115 della l.r. 62/2018 le parole: “
comma 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 5
”.
Art. 20
Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche. Modifiche all’articolo 116 della l.r. 62/2018
a) le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 35, comma 3;
2) articolo 38, comma 2;
3) articolo 39;
4) articolo 41, comma 4
;”.
b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 87, commi 1 e 3;
2) articolo 89;
3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7
;”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 116 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
3 bis. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:
a) partecipi alle iniziative di cui all’articolo 40 bis in assenza del titolare del tesserino di
riconoscimento di cui all’articolo 40 bis, comma 3 o, se titolare, non esponga il tesserino al pubblico;
b) in occasione della vidimazione del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 40 bis, comma 3, consegni un elenco dei beni oggetto di vendita o baratto incompleto o non veritiero;
c) venda o baratti più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00
.”.
Art. 21
Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti. Modifiche all’articolo 118 della l.r. 62/2018
a bis) non presenti la perizia giurata quindicennale di cui all’articolo 67, comma 2;
”.
e) violi le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 88, commi 1 e 4;
2) articolo 89;
3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
4) articolo 91.
f) violi le disposizioni in materia di orari e chiusura di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 7;
2) articolo 97, comma 1;
3) articolo 98, comma 1;
4) articolo 99, comma 2.
”.
Art. 22
Verifica pagamento tributi locali. Inserimento dell’articolo 128 bis nella l.r. 62/2018
1. Dopo l’articolo 128 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
Art. 128 bis.Verifica del pagamento dei tributi locali
1. In caso di esito negativo della verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali, disposta ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 giugno 2019, n. 58 , i conseguenti provvedimenti relativi alle attività commerciali in esercizio sono disposti decorsi centottanta giorni dall’avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute, qualora nel frattempo non sia intervenuta la regolarizzazione.
”.
Art. 23
Rateizzazione del debito sui tributi locali. Inserimento dell’articolo 128 ter nella l.r. 62/2018
1. Dopo l’articolo 128 bis della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
Art. 128 ter.Rateizzazione del debito sui tributi locali.
1. I provvedimenti di cui all’articolo 128 bis non si applicano qualora sia intervenuta la rateizzazione delle somme dovute
.”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.