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Legge regionale 23 luglio 2020, n. 68

Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 9
Esercizio dell’attività. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 62/2018
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
1 bis. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), d) e g).
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 48 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
1 ter. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 53, comma 1, lettere c bis), e), f), h), i) e j), nonché quelle effettuate nelle sedi delle associazioni e dei circoli di cui al regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) e quelle effettuate in contesti in cui l’accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o è riservato a determinati soggetti
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.