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Legge regionale 23 luglio 2020, n. 68

Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 17
Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio. Modifiche all’articolo 113 della l.r. 62/2018
1. Il comma 3 dell’articolo 113 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:
3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:
a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 14;
2) articolo 15, commi 2 e 3;
3) articolo 17, comma 4;
4) articolo 18, comma 3;
5) articolo 19, comma 9;
6) articolo 20;
7) articolo 21, commi 3 e 8;
8) articolo 23, comma 2;
9) articolo 24;
10) articolo 26, commi da 2 a 5;
11) articolo 27, comma 2;
b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 29;
2) articolo 30, commi 2, 3, 4 e 6;
3) articolo 31;
c) le disposizioni in materia di forme speciali di commercio al dettaglio di cui agli articoli da 73 a 78;
d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 86;
2) articolo 89;
3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
4) articolo 91;
5) articolo 92, comma 1;
e) la disposizione in materia di pubblicità degli orari di cui all'articolo 99, comma 1;
f) la disposizione in materia di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 100, commi 1, 3 e 4;
g) gli obblighi contenuti nel regolamento di cui all’articolo 4;
h) le disposizioni in materia di vendita di farmaci di cui all'Sito esternoarticolo 5, comma 2, del d.l. 223/2006 .”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 113 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
3 bis. Chiunque violi le disposizioni in materia di vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli da 102 a 109 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 500,00 a euro 3.000,00, in caso di un esercizio di vicinato;
b) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, in caso di una media struttura di vendita;
c) da euro 1.500,00 a euro 9.000,00, in caso di una grande struttura di vendita
.”
3. Al comma 6 dell’articolo 113 della l.r. 62/2018 le parole: “
lettere b), c), d), e), g) ed h
)” sono sostituite dalle seguenti: “
lettere a), b), c), d), f), g) ed h)
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.