Legge regionale 23 luglio 2020, n. 68
Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018 .
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020
Art. 20
Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche. Modifiche all’articolo 116 della l.r. 62/2018
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 116 della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente:
“
a) le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 35, comma 3;
2) articolo 38, comma 2;
3) articolo 39;
4) articolo 41, comma 4
;”.2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 116 della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente:
“
b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 87, commi 1 e 3;
2) articolo 89;
3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7
;”.3. Dopo il comma 3 dell’articolo 116 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
“
3 bis. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:
a) partecipi alle iniziative di cui all’articolo 40 bis in assenza del titolare del tesserino di
riconoscimento di cui all’articolo 40 bis, comma 3 o, se titolare, non esponga il tesserino al pubblico;
b) in occasione della vidimazione del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 40 bis, comma 3, consegni un elenco dei beni oggetto di vendita o baratto incompleto o non veritiero;
c) venda o baratti più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.