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Legge regionale 23 luglio 2020, n. 66

Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 );


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 maggio 2019.


Considerato quanto segue:


1. La restituzione alla gestione pubblica, e quindi alla collettività, dei beni sottratti alla criminalità organizzata costituisce un’importantissima vittoria della legalità che consente di coniugare le esigenze di valorizzazione delle risorse del territorio con le finalità di interesse pubblico e di promozione sociale che stanno alla base della normativa antimafia. Nel perseguimento di questo obiettivo, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ha trasferito all’ente Terre regionali toscane, le quote sociali della Società agricola Suvignano s.r.l., proprietaria dell’omonima azienda agricola, che rappresenta un’importante realtà, sia per la dimensione del territorio interessato, sia per le opportunità di sviluppo multifunzionale che esprime e che potenzialmente possono essere incrementate;


2. Per assicurare che la gestione della Società Agricola Suvignano s.r.l. possa divenire un modello dove l’efficace svolgimento delle attività proprie di un’azienda agricola è coniugato con l’attuazione di azioni per la promozione della legalità, è necessario intervenire nella legge istitutiva dell’ente Terre regionale toscane per prevedere espressamente questa ulteriore funzione, da attuare tramite la gestione, diretta o indiretta, delle aziende agricole e per adeguare la struttura organizzativa dell’ente alle nuove esigenze anche tramite la rimodulazione della dotazione organica a suo tempo approvata;


3. Al fine di assicurare che la gestione delle aziende agricole regionali, gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione, risponda ad obiettivi unitari di promozione del territorio e di valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, è necessario prevedere che gli enti gestori conformino i propri atti di programmazione agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale;


4. Anche ai fini di una migliore valorizzazione e promozione del territorio, è opportuno ridefinire il modello di relazione tra i predetti enti disponendo:

1) che le aziende agricole e le superfici agricole e forestali di proprietà della Regione che insistono all’interno del perimetro dell’Ente parco regionale della Maremma siano assegnate in gestione al medesimo Ente parco;

2) che la disciplina dello svolgimento delle attività agro silvo pastorali sia demandata a specifica convenzione stipulata con la Regione;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.