Legge regionale 23 luglio 2020, n. 66
Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020
Art. 6
Norme transitorie
1. La Giunta regionale approva gli indirizzi di cui all’articolo 2 bis della l.r. 80/2012 , come modificato dall’articolo 2 della presente legge, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Il direttore dell’ente Terre regionali toscane, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale una proposta di rimodulazione della dotazione organica dell’ente entro il limite di spesa massima potenziale della dotazione organica da ultimo adottata.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, approva la proposta di rimodulazione della dotazione organica di cui al comma 2 ed autorizza il direttore ad attuare le procedure per la copertura dei posti non effettivamente coperti da concludersi entro un anno.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.