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Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 9
Co-programmazione
1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l’autonomia regolamentare degli enti locali, le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante l’attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 55 del d.lgs. 117/2017 , in relazione alle attività di interesse generale, motivando le esigenze che eventualmente impediscono l'attivazione di tale istituto.
2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi ed i bisogni rappresentati dagli enti del Terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell’offerta sociale, assumono eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.