Legge regionale 21 luglio 2020, n. 64
Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002 .
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020
Art. 5
Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002
1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 le parole: “
associazioni rappresentative delle professioni non organizzate,
” sono sostituite dalle seguenti: “
associazioni professionali
”.2. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“
2 bis. I tirocini attivati presso soggetti ospitanti con sede al di fuori del territorio regionale possono essere promossi solo dai soggetti indicati al comma 2, lettere a), d) ed e). A tali tirocini si applicano le disposizioni per essi previste nelle linee guida nazionali approvate in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.