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Legge regionale 21 luglio 2020, n. 64

Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 3
Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Inserimento dell’articolo 14 ter nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 14 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 14 ter - Individuazione, validazione e certificazione delle competenze
1. I servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all’articolo 13 bis, comma 1, lettera f), sono realizzati dai centri per l’impiego, con personale in possesso dei requisiti definiti dal regolamento di cui all’articolo 32.
2. Per i servizi di validazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire che l’accesso da parte dei soggetti interessati sia subordinato al pagamento di un contributo entro il limite massimo di euro 100,00.
3. La certificazione delle competenze avviene:
a) da parte dei soggetti del sistema della formazione professionale di cui all’articolo 16 bis, in esito ad un percorso formativo di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
b) in esito ad un percorso di individuazione e validazione delle competenze oppure, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, a seguito dell’accesso diretto all’esame da parte dei candidati esterni.
4. Per la certificazione di cui al comma 3, lettera b), la Regione può ricorrere ad una delle seguenti modalità:
a) inserire i candidati nell’esame finale dei percorsi formativi di cui al comma 3, lettera a);
b) organizzare sessioni specifiche di esame, nei casi e con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 32.
5. Per la certificazione di cui al comma 4, lettera a), la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il limite di costo per l’accesso all’esame.
6. Per la certificazione di cui al comma 4, lettera b), la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire che l’accesso da parte dei soggetti interessati sia subordinato al pagamento di un contributo entro il limite massimo di euro 100,00.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.