Legge regionale 21 luglio 2020, n. 64
Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002 .
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020
Art. 2
Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“
2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'
art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 ), l'offerta regionale di IeFP si articola in:


a) percorsi di durata triennale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione;
b) percorsi di durata biennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori che dopo aver assolto l’obbligo di istruzione hanno abbandonato gli studi;
c) percorsi di durata annuale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale IeFP, rivolti ai soggetti in possesso della qualifica professionale IeFP.
”.2. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“
2 bis. Possono essere attivati percorsi di istruzione e formazione professionale a favore di adulti con le modalità definite dagli accordi tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’
articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'
articolo 117 della Costituzione , nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107 ).
”.


3. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è abrogato.
5. Il comma 8 bis dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.