Legge regionale 21 luglio 2020, n. 64
Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002 .
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Visti il
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Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Considerato quanto segue:
1. È necessario adeguare la l.r. 32/2002 a quanto disciplinato dal
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2. È necessario aggiornare la l.r. 32/2002 nella parte in cui indica i soggetti svantaggiati a favore dei quali può essere attivato il tirocinio non curriculare per recepire il
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3. È opportuno prevedere, per gli esami in esito ai percorsi formativi, una tutela per l’utenza che accede all’esame di certificazione ponendo un limite massimo al contributo da corrispondere al soggetto erogatore del percorso o alla stessa Regione, nelle ipotesi in cui sia quest’ultima ad organizzare direttamente l’esame;
4. È opportuno modificare la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per renderlo più aderente alle competenze ad esso attribuite, che riguardano principalmente la materia dell’istruzione ed educazione;
5. In considerazione dell’urgenza di provvedere alla modifica delle norme del regolamento di esecuzione, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.