Legge regionale 21 luglio 2020, n. 64
Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002 .
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020
Art. 2
Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“
2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'
art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 ), l'offerta regionale di IeFP si articola in:
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'
art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 ), l'offerta regionale di IeFP si articola in:a) percorsi di durata triennale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione;
b) percorsi di durata biennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori che dopo aver assolto l’obbligo di istruzione hanno abbandonato gli studi;
c) percorsi di durata annuale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale IeFP, rivolti ai soggetti in possesso della qualifica professionale IeFP.
”.2. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“
2 bis. Possono essere attivati percorsi di istruzione e formazione professionale a favore di adulti con le modalità definite dagli accordi tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’
articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'
articolo 117 della Costituzione , nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107 ).
”.
articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'
articolo 117 della Costituzione , nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107 ).3. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è abrogato.
5. Il comma 8 bis dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è abrogato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

