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Legge regionale 21 luglio 2020, n. 63

Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e azioni positive. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 38/2019 e 4/2008.

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 24 luglio 2020

Art. 5
Piano dei fabbisogni di personale. Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 1/2009
1. L’articolo 23 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 23 Piano dei fabbisogni di personale
1. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, approva, con deliberazione da adottarsi annualmente, il piano triennale dei fabbisogni di personale.
2. Il direttore competente in materia di personale provvede annualmente all’attuazione del piano di cui al comma 1, previa comunicazione al Comitato di direzione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.